Art. 3.
           Norme di garanzia del funzionamento dei servizi
          pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali
  1.   Ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  agosto  1988,  n.  395,  i  servizi  da   considerare
essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i
seguenti:
    a) servizio elettorale;
    b) servizio doganale;
    c) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali;
    d)  attivita'  di  tutela  della  liberta'  della persona e della
sicurezza pubblica;
    e)  produzione  e  distribuzione  di  energia  e  beni  di  prima
necessita', nonche'  la  gestione  e  la  manutenzione  dei  relativi
impianti;
    f) trasporti;
    g)  l'erogazione  di  assegni  e  di  indennita'  con funzione di
sostentamento.
  2.  Nell'ambito  dei  servizi  essenziali  di  cui  al  comma  1 e'
garantita, con le modalita' di cui all'art. 4, la  continuita'  delle
seguenti  prestazioni  indispensabili  per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
    a)  sicurezza  e  funzionamento  degli impianti a ciclo continuo:
custodia del patrimonio artistico, archeologico  e  monumentale,  dei
natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
    b)  attivita'  giudiziaria  -  Ministero  di grazia e giustizia e
Ministero della difesa: limitatamente all'assistenza alle udienze nei
processi   con  rito  direttissimo  o  con  imputati  detenuti,  alle
scarcerazioni ed alla liberta' provvisoria;
    c)  ordine  pubblico,  sicurezza  e  relazioni  internazionali  -
Ministero di grazia e giustizia e  istituti  di  pena:  limitatamente
alla  custodia  dei  detenuti  ed alla confezione e distribuzione dei
pasti; Ministero dell'interno: limitatamente all'ufficio di gabinetto
del  prefetto,  al  cifrario ed all'archivio generale della questura;
Ministero degli  affari  esteri:  limitatamente  al  centro  cifra  e
telecomunicazioni,  in  Italia e all'estero, ed ai servizi essenziali
di tutela della integrita' ed incolumita' dei connazionali all'estero
nell'ambito dell'unita' di crisi;
    d)  attivita'  sanitaria - Ministero della sanita': limitatamente
alla sanita' marittima ed al servizio veterinario di confine per  gli
animali  vivi  e  merci  rapidamente deperibili e non conservabili in
frigorifero;
Ministero  di  grazia  e  giustizia:  limitatamente all'assistenza ai
detenuti; Ministero della  difesa  -  Enti  della  sanita'  militare:
limitatamente al servizio di pronto soccorso e pronto intervento;
    e)   attivita'   di   sdoganamento:   limitatamente   alla  merce
rapidamente  deperibile  e  non  conservabile  in   frigorifero,   ai
medicinali salvavita ed agli animali vivi;
    f)  attivita'  di  sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri
corsi d'acqua e  dei  bacini  idrici:  limitatamente  al  periodo  di
preallarme e di piena;
    g)  attivita'  di  segnalazione costiera, marittima, terrestre ed
area;
    h) attivita' di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio
antincendi;
    i)    servizio    elettorale:    limitatamente   alle   attivita'
indispensabili nei giorni di  scadenza  dei  termini  previsti  dalla
normativa  vigente,  per  assicurare  il  regolare  svolgimento delle
consultazioni elettorali;
    l)  le  informazioni  e le notizie per il servizio meteorologico,
per gli avvisi ai naviganti e per la viabilita', anche  ai  fini  del
soccorso aereo, marittimo e stradale;
    m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte
anche con il personale in reperibilita';
    n)  servizio  di  trasporto  aereo limitatamente alla esigenza di
assistenza per  i  voli  di  Stato,  sia  nazionali  che  esteri,  di
emergenza ed ai collegamenti con le isole;
    o)  il pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennita'
sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per  il  periodo
di  tempo  strettamente  necessario  in base all'organizzazione delle
singole amministrazioni.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il D.P.R. n. 395/1988, recante "Norme risultanti dalla
          disciplina   dell'accordo   intercompartimentale   di   cui
          all'art.  12  della  legge  quadro  sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-89", e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 settembre
          1988. Si trascrive il testo del relativo art. 10:
             "Art.  10  (Norme  di  garanzia  del  funzionamento  dei
          servizi pubblici essenziali). - 1.  Entro  sessanta  giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto e
          comunque prima dell'inizio delle trattative per  i  rinnovi
          degli  accordi  di  comparto,  fermo  restando l'obbligo di
          adozione di codici di  autoregolamentazione  dell'esercizio
          del  diritto  di  sciopero  da  allegare  agli  stessi,  le
          delegazioni  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a concordare
          norme dirette a garantire la continuita' delle  prestazioni
          indispensabili,   in   relazione   alla  essenzialita'  dei
          servizi, per  assicurare  il  rispetto  dei  valori  e  dei
          diritti  costituzionalmente  tutelati.  Le  suddette  norme
          faranno parte integrante degli accordi di  comparto  e  dei
          rispettivi  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  di
          recepimento.
             2.  Le  confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo
          recepito dal presente decreto si  impegnano  a  definire  e
          presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto,
          codici di autoregolamentazione dell'esercizio  del  diritto
          di sciopero unificati per ciascun comparto.
             3.  La  violazione  delle  norme di cui al comma 1 e dei
          codici di autoregolamentazione dell'esercizio  del  diritto
          di    sciopero    costituisce    causa    di    sospensione
          dell'organizzazione    responsabile    dalla    titolarita'
          dell'azione contrattuale".