Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti: a) servizio elettorale; b) servizio doganale; c) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali; d) attivita' di tutela della liberta' della persona e della sicurezza pubblica; e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti; f) trasporti; g) l'erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui all'art. 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti; b) attivita' giudiziaria - Ministero di grazia e giustizia e Ministero della difesa: limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla liberta' provvisoria; c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali - Ministero di grazia e giustizia e istituti di pena: limitatamente alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti; Ministero dell'interno: limitatamente all'ufficio di gabinetto del prefetto, al cifrario ed all'archivio generale della questura; Ministero degli affari esteri: limitatamente al centro cifra e telecomunicazioni, in Italia e all'estero, ed ai servizi essenziali di tutela della integrita' ed incolumita' dei connazionali all'estero nell'ambito dell'unita' di crisi; d) attivita' sanitaria - Ministero della sanita': limitatamente alla sanita' marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi e merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero; Ministero di grazia e giustizia: limitatamente all'assistenza ai detenuti; Ministero della difesa - Enti della sanita' militare: limitatamente al servizio di pronto soccorso e pronto intervento; e) attivita' di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile e non conservabile in frigorifero, ai medicinali salvavita ed agli animali vivi; f) attivita' di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici: limitatamente al periodo di preallarme e di piena; g) attivita' di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed area; h) attivita' di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi; i) servizio elettorale: limitatamente alle attivita' indispensabili nei giorni di scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali; l) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilita', anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale; m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilita'; n) servizio di trasporto aereo limitatamente alla esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole; o) il pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennita' sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
Nota all'art. 3: - Il D.P.R. n. 395/1988, recante "Norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-89", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 settembre 1988. Si trascrive il testo del relativo art. 10: "Art. 10 (Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento. 2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto. 3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarita' dell'azione contrattuale".