Art. 4.
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
   Prestazioni  indispensabili  e  contingenti  di  personale  per il
   funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
  1.  Al  fine  di  cui  all'art.  3 sono individuati, per le diverse
qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici  essenziali
indicati  nello  stesso art. 3, appositi contingenti di personale che
dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso
al   lavoro   straordinario,   la   continuita'   delle   prestazioni
indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale  per
singola  amministrazione  -  da  definirsi  prima dell'inizio di ogni
altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita'  e
le   qualifiche  di  personale  che  formano  i  contingenti  e  sono
disciplinati  i  criteri  per  la  determinazione   dei   contingenti
medesimi,  necessari  a  garantire  la  continuita' delle prestazioni
indispensabili  per  il   rispetto   dei   valori   e   dei   diritti
costituzionalmente tutelati.
  3.  La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e
2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale
entro quindici giorni dall'accordo di cui al comma 2 e comunque prima
dell'inizio di ogni altra trattativa  decentrata.  Nelle  more  delle
definizioni  degli accordi di cui al comma 2 sono comunque assicurati
i servizi pubblici essenziali.
  4.  In  conformita'  agli  accordi  di  cui  ai  commi  2  e  3, le
amministrazioni individuano, in occasione di  ciascuno  sciopero  che
interessi  i  servizi  essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei
dipendenti  in  servizio  presso  le  aree  interessate  tenuti  alle
prestazioni  indispensabili  ed  esonerati  dallo sciopero stesso per
garantire la  continuita'  delle  predette  prestazioni,  comunicando
cinque  giorni  prima  della  data di effettuazione dello sciopero, i
nominativi inclusi nei  contingenti,  come  sopra  individuati,  alle
organizzazioni   sindacali  locali  ed  ai  singoli  interessati.  Il
lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro
ore  dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo
sciopero  chiedendo  la  conseguente  sostituzione,  nel   caso   sia
possibile.
  5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per
il periodo di vigenza dell'accordo recepito dal presente regolamento.