Art. 5. Ordinamento professionale 1. Ai profili professionali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sono apportate le integrazioni e modificazioni di cui all'allegato 1 e le sostituzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento. 2. I profili professionali della nona qualifica funzionale, non ricompresi nell'allegato di cui al comma 1, sono individuati secondo la numerazione e la denominazione di cui all'allegato 3; le relative prestazioni lavorative sono identificate nelle attivita' indicate nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con riferimento anche ai contenuti professionali dei corrispondenti profili di ottava qualifica funzionale. 3. I profili professionali della settima ed ottava qualifica funzionale, non ricompresi nell'allegato 1 di cui al comma 1, ed i relativi contenuti professionali restano quelli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. 4. Le dotazioni organiche dei profili professionali di nona qualifica funzionale, nelle singole amministrazioni, sono determinate ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, entro i limiti delle dotazioni organiche complessive della nona qualifica funzionale gia' definite nelle amministrazioni medesime ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. 5. Ai fini dell'accesso ai profili della nona qualifica funzionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. 6. La sfera di autonomia nei profili professionali di nona qualifica funzionale, nell'ambito delle norme generali concernenti l'esercizio delle funzioni e la conseguente utilizzazione funzionale del personale addetto, e' piena e diretta, salve le prerogative proprie del personale con qualifiche dirigenziali. 7. Il grado di responsabilita' del personale con profili professionali ascritti alla nona qualifica funzionale e' relativo alla direzione dei lavori, all'organizzazione del lavoro proprio e dei collaboratori, al risultato conseguito dalla struttura cui e' preposto. 8. Per il periodo di vigenza dell'accordo recepito dal presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a dare attuazione, per tutti i profili professionali, al disposto di cui al comma 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; qualora entro il detto termine le amministrazioni non abbiano provveduto, si applica, per i fini di cui al comma 3 dell'art. 26, il disposto di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. 9. Ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di ottava qualifica funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, e' considerato equivalente al superamento di un corso di specializzazione post-laurea. 10. Al personale che e' immesso nei ruoli delle amministrazioni dello Stato previo superamento di corsi-concorsi di reclutamento previsti dalle vigenti disposizioni e' corrisposta, durante la frequenza del corso di reclutamento, una borsa di studio pari al settanta per cento del trattamento economico iniziale della qualifica cui accede. 11. Nei pubblici concorsi la riserva relativa al personale in servizio dovra' prevedersi per coloro che siano inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque anni ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni. 12. Per i profili professionali per i quali e' previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riservate al personale in servizio, adottando i medesimi criteri definiti per le prove di selezione. 13. A seguito dell'inquadramento nei profili professionali ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, le precedenti corrispondenze tra le qualifiche e le funzioni all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, a nuove corrispondenze tra i profili professionali e le funzioni all'estero. 14. Il personale che, con atto formale di data certa, e' assegnato per un periodo non inferiore a tre anni a funzioni di differente profilo professionale, nell'ambito della medesima qualifica funzionale, e' inquadrato, a domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo della stessa qualifica funzionale corrispondente alle funzioni esercitate, sempre che tale profilo offra la necessaria vacanza. 15. Per le amministrazioni dello Stato si procede, in relazione alle modifiche ed integrazioni all'ordinamento professionale di cui al presente articolo ed in relazione a nuove esigenze funzionali ed organizzative, alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con gli strumenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Note all'art. 5: - Il D.P.R. n. 1219/1984, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985. - Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 266/1987: "Art. 20 (Nona qualifica funzionale). - 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni: a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento; b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare; c) collaborazione diretta alla attivita' di direzione espletata dal dirigente; d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali; e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria; f) attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi". - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980: "Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni. Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta. - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 21 del D.P.R. n. 266/1987: "1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, saranno determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla meta' della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto". - Si trascrive il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 266/1987: "Art. 24 (Accesso alla nona qualifica funzionale). - 1. Dopo gli inquadramenti di cui all'art. 23, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalita' indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale in possesso di un'anzianita' di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche". - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 26 del D.P.R. n. 266/1987: "3. Le singole ammministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari". - Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 494/1987, che ha integrato, con commi aggiuntivi, l'art. 18 del D.P.R. n. 266/1987: "Art. 7. - 1. Alla fine dell''art. 18 sono aggiunti i seguenti commi: '4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo'" - Si trascrivono i testi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 472/1972: "Art. 1 (Finalita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - La Scuola superiore della pubblica amministrazione ha i seguenti compiti, oltre quelli previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: 1) organizza e tiene i corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati delle carriere direttive amministrative, di cui al successivo art. 2; 2) organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale previsti per la nomina a primo dirigente dal decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ed emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (2), quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775 (3); 3) sovraintende agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Quando le esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, la scuola puo' autorizzare lo svolgimento, presso le amministrazioni interessate, di singoli corsi di formazione, per gli impiegati in prova delle carriere inferiori a quella direttiva, di aggiornamento e di integrazione. Le amministrazioni presso le quali esistono gli istituti e scuole di cui al precedente n. 3), possono essere autorizzate a tenere corsi anche per la formazione degli impiegati direttivi. In tali casi, i programmi di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami vengono stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, sentiti il comitato didattico ed il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione. La scuola puo', altresi', organizzare e tenere corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici a carattere nazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate. Per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, la scuola puo' avvalersi delle amministrazioni dello Stato, delle universita', di enti o istituti culturali. La Scuola superiore ha sede a Caserta. Le sedi decentrate eventualmente necessarie sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. Art. 2 (Corsi di preparazione per il reclutamento). - Ai corsi con borsa di studio, previsti dal precedente art. 1, n. 1), si e' ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame-colloquio. I concorsi di cui al precedente comma sono banditi per un numero di posti non superiore alla meta' di quelli che si prevede si renderanno disponibili, nei singoli ruoli organici delle carriere direttive amministrative, alla data di conclusione del corso. Al corso medesimo puo' essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato del venti per cento. Ai concorsi di cui ai precedenti commi possono partecipare: a) i cittadini in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) i cittadini iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea corrispondenti al titolo di studio normalmente richiesto, in regola con gli esami, di eta' non superiore agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni del limite di eta'. L'ammissione al concorso e' subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire per il conseguimento della laurea, siano comprese le materie indicate nel bando di concorso, nonche', per gli studenti, che abbiano superato gli esami specificati nel bando medesimo. Il corso ha la durata di dodici mesi; durante il suo svolgimento gli allievi possono essere applicati, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, presso organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato. Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico sulle singole materie di insegnamento, il cui favorevole esito comporta, nel limite dei posti indicati al precedente secondo comma, e in base all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova, nella qualifica iniziale delle carriere per le quali hanno concorso, subordinatamente al conseguimento da parte degli studenti universitari, del prescritto diploma di laurea. Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze. L'esame finale puo' essere tenuto in due diverse sessioni. Gli allievi utilmente collocati in graduatoria, che al momento della formazione di questa non abbiano conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti nella graduatoria del successivo corso, sempreche' abbiano conseguito il predetto titolo di studio. Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneita' nelle prove di esame finali non possono essere ammessi ad un successivo corso; gli idonei vi possono essere ammessi una sola volta, fermo restando l'obbligo del superamento del relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli altri prescritti requisiti. Le materie degli esami per l'ammissione e quelle per il superamento del corso, le modalita' di svolgimento del medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonche' le altre disposizioni eventualmente necessarie, saranno stabiliti con regolamento di esecuzione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle provincie, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali". - Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 312/1980: "Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica; 40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica; 30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica; 30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica; 30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica; 30 per cento dalla 7a all'8a qualifica. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica. La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso". - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 aprile 1989 e' riportato in nota all'art. 2. - Il D.P.R. n. 18/1967, concernente l'ordinamento del Ministero degli affari esteri, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967.