Art. 5.
                      Ordinamento professionale
  1.  Ai  profili  professionali  allegati  al decreto del Presidente
della Repubblica  29  dicembre  1984,  n.  1219,  sono  apportate  le
integrazioni  e modificazioni di cui all'allegato 1 e le sostituzioni
di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
  2.  I  profili  professionali  della nona qualifica funzionale, non
ricompresi nell'allegato di cui al comma 1, sono individuati  secondo
la  numerazione e la denominazione di cui all'allegato 3; le relative
prestazioni lavorative sono  identificate  nelle  attivita'  indicate
nell'art.  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266, con riferimento anche ai  contenuti  professionali  dei
corrispondenti profili di ottava qualifica funzionale.
  3.  I  profili  professionali  della  settima  ed  ottava qualifica
funzionale, non ricompresi nell'allegato 1 di cui al comma  1,  ed  i
relativi  contenuti  professionali  restano  quelli  individuati  dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
  4.  Le  dotazioni  organiche  dei  profili  professionali  di  nona
qualifica funzionale, nelle singole amministrazioni, sono determinate
ai  sensi  dell'art.  6  della  legge 11 luglio 1980, n. 312, entro i
limiti delle dotazioni organiche  complessive  della  nona  qualifica
funzionale  gia'  definite  nelle  amministrazioni  medesime ai sensi
dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  8
maggio 1987, n. 266.
  5.  Ai fini dell'accesso ai profili della nona qualifica funzionale
si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
  6.  La  sfera  di  autonomia  nei  profili  professionali  di  nona
qualifica funzionale, nell'ambito delle  norme  generali  concernenti
l'esercizio  delle funzioni e la conseguente utilizzazione funzionale
del personale addetto, e'  piena  e  diretta,  salve  le  prerogative
proprie del personale con qualifiche dirigenziali.
  7.   Il   grado   di  responsabilita'  del  personale  con  profili
professionali ascritti alla nona  qualifica  funzionale  e'  relativo
alla  direzione  dei  lavori, all'organizzazione del lavoro proprio e
dei collaboratori, al risultato conseguito  dalla  struttura  cui  e'
preposto.
  8.  Per  il  periodo  di vigenza dell'accordo recepito dal presente
regolamento, le amministrazioni sono tenute a  dare  attuazione,  per
tutti  i  profili  professionali,  al  disposto  di  cui  al  comma 3
dell'art. 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  maggio
1987,  n.  266,  entro  il  termine  di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento; qualora  entro  il  detto
termine  le amministrazioni non abbiano provveduto, si applica, per i
fini di cui al comma 3 dell'art. 26, il disposto di cui  all'art.  7,
comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494.
  9.   Ai   fini   di  quanto  richiesto  dai  requisiti  di  accesso
dall'esterno  per  i  profili  professionali  di   ottava   qualifica
funzionale,  il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche
in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione,  ai  sensi  degli  articoli  1  e  2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile  1972,  n.  472,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   e'   considerato  equivalente  al
superamento di un corso di specializzazione post-laurea.
  10.  Al  personale  che  e' immesso nei ruoli delle amministrazioni
dello Stato previo  superamento  di  corsi-concorsi  di  reclutamento
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  e'  corrisposta,  durante  la
frequenza del corso di reclutamento, una  borsa  di  studio  pari  al
settanta per cento del trattamento economico iniziale della qualifica
cui accede.
  11.  Nei  pubblici  concorsi  la  riserva  relativa al personale in
servizio dovra' prevedersi per  coloro  che  siano  inquadrati  nella
qualifica  immediatamente  inferiore  da  almeno  cinque  anni  ed in
possesso del titolo  di  studio  immediatamente  inferiore  a  quello
richiesto ai candidati esterni.
  12.  Per  i profili professionali per i quali e' previsto l'obbligo
di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio  1987,  n.
56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 14 della legge 11
luglio 1980, n. 312, riservate al personale in servizio, adottando  i
medesimi criteri definiti per le prove di selezione.
  13. A seguito dell'inquadramento nei profili professionali ed entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,
devono essere adeguate, sentite le organizzazioni e le confederazioni
sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la  funzione
pubblica  in data 27 aprile 1989, le precedenti corrispondenze tra le
qualifiche  e  le  funzioni  all'estero  previste  dal  decreto   del
Presidente   della   Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  a  nuove
corrispondenze tra i profili professionali e le funzioni  all'estero.
  14.  Il personale che, con atto formale di data certa, e' assegnato
per un periodo non inferiore a tre  anni  a  funzioni  di  differente
profilo   professionale,   nell'ambito   della   medesima   qualifica
funzionale, e' inquadrato, a domanda e previo parere  favorevole  del
consiglio  di  amministrazione,  nel  profilo  della stessa qualifica
funzionale corrispondente alle funzioni esercitate, sempre  che  tale
profilo offra la necessaria vacanza.
  15.  Per  le  amministrazioni  dello Stato si procede, in relazione
alle modifiche ed integrazioni all'ordinamento professionale  di  cui
al  presente  articolo ed in relazione a nuove esigenze funzionali ed
organizzative, alla rideterminazione delle  dotazioni  organiche  del
personale  con  gli  strumenti  previsti  dalle  vigenti disposizioni
normative.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  D.P.R. n. 1219/1984, concernente l'individuazione
          dei profili professionali del personale  dei  Ministeri  in
          attuazione  dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
          e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20 del D.P.R. n.
          266/1987:
             "Art.  20 (Nona qualifica funzionale). - 1. Il personale
          appartenente  alla  nona  qualifica  funzionale,  istituita
          dall'art.  2  del  decreto-legge  28  gennaio  1986,  n. 9,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  1986,
          n. 78, espleta le seguenti funzioni:
               a)  sostituzione  del  dirigente  in caso di assenza o
          impedimento;
               b)  reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione
          del dirigente titolare;
               c)  collaborazione diretta alla attivita' di direzione
          espletata dal dirigente;
               d)   direzione   di  uffici,  istituti  o  servizi  di
          particolare  rilevanza  o  di  stabilimenti   di   notevole
          complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali;
               e)  prestazioni  per  elaborazione,  studio  e ricerca
          altamente qualificata, richiedenti capacita'  professionali
          di  livello universitario nei campi amministrativo, tecnico
          o scientifico, convalidate da  documentate  esperienze  nel
          settore,  ed  ove necessario, da abilitazione all'esercizio
          della    professione,    ovvero     da     specializzazione
          post-universitaria;
               f)  attivita'  ispettive  di  particolare  importanza,
          anche sulla gestione di progetti-obiettivo e  di  attivita'
          programmate,  in funzione del conseguimento dei risultati e
          verifica degli stessi".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6 della legge n.
          312/1980:
             "Art.  6  (Contingenti  di qualifica). - Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro  sei
          mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
          di concerto con il Ministro del tesoro, previo  parere  del
          Consiglio   superiore   della  pubblica  amministrazione  e
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, saranno determinate,
          in attesa della legge di cui al primo comma del  precedente
          art.  5  ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo
          comma  dell'articolo  stesso,  le  dotazioni  organiche  di
          ciascuna  qualifica  e dei profili professionali relativi a
          ciascuna qualifica in relazione  ai  fabbisogni  funzionali
          delle varie amministrazioni.
             Con  gli  stessi criteri e procedure si provvedera' alle
          successive variazioni.
             Il   parere   del  Consiglio  superiore  della  pubblica
          amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali  si
          considerano  acquisiti  se  non  pervenuti  entro 30 giorni
          dalla loro richiesta.
             -  Si  trascrive  il  testo del comma 1 dell'art. 21 del
          D.P.R. n.  266/1987: "1. In sede di prima applicazione  del
          presente  decreto,  con decreto del Ministro competente, di
          concerto con i Ministri per  la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  saranno  determinate  le dotazioni organiche della
          nona qualifica funzionale, per ciascuna  amministrazione  e
          per  ogni  singolo  ruolo,  in numero pari alla meta' della
          dotazione organica dell'ottava  qualifica  funzionale  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  24 del D.P.R. n.
          266/1987:
             "Art.  24 (Accesso alla nona qualifica funzionale). - 1.
          Dopo gli inquadramenti di cui all'art. 23,  l'accesso  alla
          nona  qualifica  funzionale  avviene,  nel limite dei posti
          vacanti e con le modalita'  indicate  nei  singoli  profili
          professionali,  mediante  concorso  per  esami riservato al
          personale  appartenente  all'ottava  e  settima   qualifica
          funzionale   in   possesso  di  un'anzianita'  di  servizio
          effettivo di  almeno  tre  e  cinque  anni  rispettivamente
          maturata   in   profili  professionali  della  stessa  area
          funzionale delle predette qualifiche".
             -  Si  trascrive  il  testo del comma 3 dell'art. 26 del
          D.P.R.  n.   266/1987:  "3.  Le  singole   ammministrazioni
          individueranno,  d'intesa  con  le organizzazioni sindacali
          firmatarie dell'accordo recepito con il  presente  decreto,
          anche  sulla  scorta  delle  proposte  di cui al comma 2, i
          profili   professionali   da   istituire,   modificare    o
          sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento
          della funzione pubblica per l'attivazione  della  procedura
          prevista  dall'art.  6  della  legge  29 marzo 1983, n. 93.
          Nella stessa sede si  fara'  luogo,  ove  necessario,  alla
          revisione  delle  modalita' di accesso ai singoli profili e
          dei requisiti necessari".
             - Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 1, del D.P.R.
          n.  494/1987,  che  ha  integrato,  con  commi  aggiuntivi,
          l'art. 18 del D.P.R. n. 266/1987:
             "Art.  7.  -  1. Alla fine dell''art. 18 sono aggiunti i
          seguenti commi:
             '4.  Trascorso  l'ulteriore  termine di quindici giorni,
          senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara'
          ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste
          dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando  la
          composizione   della   delegazione  di  parte  pubblica  al
          Ministro per la funzione pubblica, che la presiede,  ed  al
          Ministro competente.
             5.  All'intervento  delle  medesime delegazioni si fara'
          ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma  2,
          non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla
          contrattazione decentrata di livello nazionale  e  comunque
          per  la  negoziazione  decentrata  territoriale  qualora la
          delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o
          dal commissario del Governo'"
             - Si trascrivono i testi degli articoli 1 e 2 del D.P.R.
          n.  472/1972:
             "Art. 1 (Finalita' della Scuola superiore della pubblica
          amministrazione). -  La  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione   ha   i  seguenti  compiti,  oltre  quelli
          previsti  dall'art.  150  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3:
              1)  organizza  e  tiene  i  corsi  di preparazione, con
          concessione di borsa di studio, per il  reclutamento  degli
          impiegati  delle  carriere direttive amministrative, di cui
          al successivo art. 2;
              2) organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale
          previsti per la nomina a primo dirigente  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle
          funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato  ed
          emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli
          16 e 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249  (2),  quale
          modificata con la legge 28 ottobre 1970, n.  775 (3);
              3) sovraintende agli istituti e scuole per il personale
          istituiti presso le amministrazioni dello Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo.
             Quando   le   esigenze  di  carattere  organizzativo  lo
          richiedano, la  scuola  puo'  autorizzare  lo  svolgimento,
          presso  le amministrazioni interessate, di singoli corsi di
          formazione, per  gli  impiegati  in  prova  delle  carriere
          inferiori   a  quella  direttiva,  di  aggiornamento  e  di
          integrazione.
             Le amministrazioni presso le quali esistono gli istituti
          e scuole  di  cui  al  precedente  n.  3),  possono  essere
          autorizzate  a  tenere  corsi anche per la formazione degli
          impiegati  direttivi.  In  tali  casi,   i   programmi   di
          insegnamento  e  le  modalita'  di  svolgimento dei corsi e
          degli  esami  vengono  stabiliti   dalla   Presidenza   del
          Consiglio   dei   Ministri   di  concerto  con  i  Ministri
          interessati, sentiti il comitato didattico ed  il  comitato
          direttivo    della    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione. La scuola puo',  altresi',  organizzare  e
          tenere  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  per il
          personale dipendente dalle  regioni,  dalle  province,  dai
          comuni   e  dagli  enti  pubblici  a  carattere  nazionale,
          d'intesa con le amministrazioni interessate.
             Per    il   raggiungimento   delle   proprie   finalita'
          istituzionali,   la    scuola    puo'    avvalersi    delle
          amministrazioni  dello  Stato, delle universita', di enti o
          istituti culturali.
             La   Scuola   superiore  ha  sede  a  Caserta.  Le  sedi
          decentrate  eventualmente  necessarie  sono  stabilite  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
          concerto con il Ministro per il tesoro.
             Art. 2 (Corsi di preparazione per il reclutamento). - Ai
          corsi con borsa di studio, previsti dal precedente art.  1,
          n.  1), si e' ammessi mediante pubblico concorso per titoli
          ed esame-colloquio.
             I  concorsi  di cui al precedente comma sono banditi per
          un numero di posti non superiore alla meta' di  quelli  che
          si  prevede  si  renderanno  disponibili, nei singoli ruoli
          organici delle carriere direttive amministrative, alla data
          di conclusione del corso.
             Al  corso  medesimo  puo'  essere  ammesso  un numero di
          allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato
          del venti per cento.
             Ai   concorsi   di   cui  ai  precedenti  commi  possono
          partecipare:
               a)  i  cittadini in possesso del prescritto diploma di
          laurea e degli altri requisiti  previsti  dall'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3;
               b)  i  cittadini iscritti all'ultimo anno dei corsi di
          laurea  corrispondenti  al  titolo  di  studio  normalmente
          richiesto,  in  regola con gli esami, di eta' non superiore
          agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli  altri
          requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni
          del limite di eta'.
             L'ammissione  al concorso e' subordinata alla condizione
          che nel piano  di  studi,  seguito  o  da  seguire  per  il
          conseguimento  della  laurea,  siano  comprese  le  materie
          indicate nel bando di concorso, nonche', per gli  studenti,
          che  abbiano  superato  gli  esami  specificati  nel  bando
          medesimo.
             Il  corso  ha  la  durata di dodici mesi; durante il suo
          svolgimento gli allievi possono essere  applicati,  per  un
          periodo  complessivamente  non superiore a tre mesi, presso
          organi centrali e periferici  delle  amministrazioni  dello
          Stato.
             Alla  fine  del  corso  gli  allievi devono sostenere un
          esame   teorico-pratico   sulle    singole    materie    di
          insegnamento,  il cui favorevole esito comporta, nel limite
          dei posti indicati al precedente secondo comma, e  in  base
          all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova,
          nella qualifica iniziale delle carriere per le quali  hanno
          concorso,  subordinatamente al conseguimento da parte degli
          studenti universitari, del prescritto  diploma  di  laurea.
          Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni
          in materia di precedenze e preferenze.
             L'esame   finale  puo'  essere  tenuto  in  due  diverse
          sessioni.
             Gli  allievi  utilmente collocati in graduatoria, che al
          momento della formazione di questa non  abbiano  conseguito
          il  diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti
          nella graduatoria del successivo corso, sempreche'  abbiano
          conseguito il predetto titolo di studio.
             Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneita' nelle
          prove di esame finali non  possono  essere  ammessi  ad  un
          successivo  corso; gli idonei vi possono essere ammessi una
          sola volta, fermo restando l'obbligo  del  superamento  del
          relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli
          altri prescritti requisiti.
             Le  materie degli esami per l'ammissione e quelle per il
          superamento del corso,  le  modalita'  di  svolgimento  del
          medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed
          i criteri di formazione delle graduatorie, nonche' le altre
          disposizioni  eventualmente  necessarie,  saranno stabiliti
          con regolamento di esecuzione.
             Si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di
          cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 dicembre 1970, n. 1077.
             Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola
          superiore sono validi, a giudizio dei  competenti  consigli
          accademici,  ai  fini  del  conseguimento  del  diploma  di
          laurea.
             Salvo  quanto  previsto  dai  precedenti  commi, restano
          ferme le vigenti disposizioni concernenti  la  nomina  alla
          qualifica     iniziale     delle     carriere     direttive
          amministrative".
   -   Il   testo   dell'art.   16  della  legge  n.  56/1987  (Norme
sull'organizzazione  del  mercato  del   lavoro),   come   modificato
dall'art.  4,  commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, nella legge  20  maggio  1988,  n.
160, e' il seguente:
   "Art.  16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).
- 1. Le amministrazioni dello Stato anche  ad  ordinamento  autonomo,
gli  enti  pubblici  non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e  le
unita'  sanitarie  locali  effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali  per  i  quali  non  e'
richiesto  il  titolo  di  studio  superiore  a  quello  della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni  effettuate  tra  gli  iscritti
nelle  liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la
professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti  previsti  per
l'accesso  al  pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla
selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante  dalle  liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti.
             2.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi nella  lista  di  collocamento  di  una  seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata  presso
          quest'ultima  viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati".
             Il  comma  4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme
          in materia previdenziale, di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi  di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle   assunzioni   temporanee   di   personale  presso  le
          amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art.  6  della
          legge   20   marzo  1975,  n.  70  (riguardante  assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a termine consentite nelle  regioni  a  statuto  ordinario,
          nelle  provincie,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 14 della legge n.
          312/1980:
             "Art.  14  (Riserva  di  posti). - Nei concorsi pubblici
          sono riservate le seguenti aliquote di posti:
              50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica;
              40  per  cento  dalla  2a  alla  3a  e dalla 3a alla 4a
          qualifica;
              30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica;
              30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica;
              30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica;
              30 per cento dalla 7a all'8a qualifica.
             Di  tali riserve potranno fruire i candidati interni che
          abbiano  un'anzianita'  di  cinque  anni,  maturata   nella
          qualifica   immediatamente   inferiore   a  quella  cui  si
          concorre, ed il titolo di  studio  richiesto  ai  candidati
          esterni  per  l'accesso  a  tale qualifica inferiore, salvo
          altro titolo di studio.
             Ai  fini  suddetti,  nel  primo  quinquennio  del  nuovo
          ordinamento, viene considerata equipollente  all'anzianita'
          di  qualifica  quella della carriera di appartenenza che ha
          dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
             La   riserva   sara'   totale   per  i  profili  la  cui
          professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto  in
          un   profilo  appartenente  alla  qualifica  immediatamente
          inferiore,  sempreche'  cio'  risulti   espressamente   dal
          profilo professionale della qualifica di accesso".
             -  Il  testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la
          funzione pubblica 27  aprile  1989  e'  riportato  in  nota
          all'art. 2.
             -  Il  D.P.R.  n. 18/1967, concernente l'ordinamento del
          Ministero degli affari  esteri,  e'  stato  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18
          febbraio 1967.