Art. 7.
                          Utilizzo del Fondo
           per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
  1.  Il  fondo  di  cui  all'art.  6 e' destinato alla erogazione di
compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali  ed
equiparate,  secondo  le  disposizioni  del presente articolo, per la
realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate  con
la  contrattazione  decentrata a livello nazionale, volti ad ottenere
il  miglioramento  dell'efficienza  e  dell'efficacia   dei   servizi
istituzionali.
  2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna amministrazione,
il fondo e' finalizzato:
    a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la
produttivita'. La misura dei compensi e' determinata in  rapporto  al
superamento  di standards sperimentali di produttivita' di base ed ai
diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con  la
negoziazione  decentrata  a  livello  nazionale, attivando le risorse
necessarie anche in termini di  formazione  e  di  mobilita'  per  la
realizzazione  di  obiettivi di produzione programmati; a tal fine si
tiene  conto  delle  disposizioni  dell'art.  12  del   decreto   del
Presidente   della  Repubblica  1›  febbraio  1986,  n.  13.  Per  le
amministrazioni  e  per  i  settori  di  attivita'  non  regolati  da
standards,  sono  definite  con  la negoziazione decentrata a livello
nazionale le modalita'  per  correlare  la  misura  dei  compensi  ai
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
    b)  a  remunerare  gravose  articolazioni  dell'orario di lavoro,
connesse, anche, all'apertura  pomeridiana,  per  le  esigenze  degli
utenti,  degli  uffici  e  delle  strutture ed al funzionamento delle
attrezzature informatiche;
    c)  all'attribuzione  di  compensi per l'esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o  disagi
particolarmente  rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla
particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
    d)  a  corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano
conseguito un particolare arricchimento professionale a  seguito  del
superamento  di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione
del  sistema  organizzativo  o  tecnologico   e   che   siano   stati
conseguentemente  adibiti  ai  compiti  propri della specializzazione
acquisita.
  3.  I  criteri  per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di
erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 sono definiti
in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale. Resta in ogni
caso garantita la corresponsione nelle amministrazioni cui competono,
con  periodicita'  mensile  e  per  undici mesi ad anno, di tutti gli
importi pari alle misure previste per ciascuna  qualifica  funzionale
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  149  del  31
maggio  1984, e successive modificazioni ed integrazioni; il compenso
base  di  cui  al  predetto  decreto  e'  corrisposto   agli   stessi
destinatari  e  con le stesse modalita' ivi previste ed e' elevato di
un importo, pari  al  venti  per  cento,  non  utile  ai  fini  delle
maggiorazioni  che restano ferme negli attuali importi, salvi aumenti
o  diminuzioni  da  definirsi  in  sede  di  negoziazione  decentrata
nazionale  in  relazione alle esigenze di funzionalita' delle singole
amministrazioni.
  4.  Le  eventuali  quote  di incremento del fondo di cui al comma 3
dell'art. 6 sono utilizzabili soltanto per le  finalita'  di  cui  al
comma 2, esclusa ogni possibilita' di erogazioni di piu' indennita' o
compensi al medesimo titolo.
  5.  Con la negoziazione decentrata a livello nazionale, la gestione
di una quota del fondo complessivo di  cui  all'art.  6  puo'  essere
affidata a ciascuna delle strutture di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della  Repubblica  17  settembre  1987,  n.  494,  per  la
realizzazione   di   obiettivi  definiti  localmente  sulla  base  di
priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.
  6. La corretta utilizzazione del fondo sara' soggetta a verifica da
parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di  valutazione
anche esterni, in conformita' al comma 9 dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.
  7. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui
al comma 2 dell'art.  6,  le  modifiche  tecniche  ai  bilanci  delle
singole  amministrazioni  necessarie  per consentire la realizzazione
delle condizioni operative per la erogazione  del  fondo  di  cui  al
medesimo  art.  6, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le
relative  modalita'  di  erogazione   per   gli   istituti   indicati
nell'articolo stesso.
 
          Note all'art. 7:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  12 del D.P.R. n.
          13/1986:
             "Art.  12  (Produttivita').  - 1. La produttivita' nelle
          pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad  una
          programmazione  per  obiettivi  da  raggiungere in un certo
          tempo e  con  determinate  risorse  e  ad  una  valutazione
          sperimentale  degli  standards  medi di esecuzione, tenendo
          conto della peculiarita' di taluni servizi.
             2.  A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni,
          iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere
          gradualmente   a   sistemi  effettivi  di  controllo  della
          produttivita'-efficienza  e  della  produttivita'-efficacia
          delle attivita' di settore opportunamente programmate.
             3.   Con   le   confederazioni   sindacali  maggiormente
          rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano
          di  progetti,  diretti ad ottenere, entro l'arco di vigenza
          degli  accordi  di  comparto,  significativi  recuperi   di
          funzionalita' e di produttivita'.
             4.  Il  piano  sara'  costituito  da  progetti  di  tipo
          strumentale e progetti di risultato.
             5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad
          acquisire  nella  pubblica   amministrazione   metodologie,
          strutture   e   tecniche  per  un  corretto  governo  delle
          problematiche  gestionali   dell'amministrazione   pubblica
          (organizzazione  e  programmazione,  tecniche  di gestione,
          nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione
          e procedure informatizzate).
             6.  I  progetti  di risultato saranno diretti a influire
          sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente
          produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva
          e di singole linee di prodotto.
             7.  I  progetti  saranno  normalmente  individuati nella
          contrattazione  di  comparto  o  di  settore,  che   dovra'
          indicare  criteri  e  strumenti  per  la  loro attuazione e
          verifica a livello decentrato.
             8.  Il  Governo  e le altre componenti la delegazione di
          parte  pubblica  attiveranno,  per   le   parti   di   loro
          competenza,  tutte  le  iniziative necessarie per rimuovere
          gli  ostacoli  di  tipo   procedurale,   amministrativo   e
          contabile alla realizzazione del piano.
             9.   A   ogni   livello  negoziale  cui  i  progetti  si
          riferiscono potranno essere costituiti appositi  nuclei  di
          valutazione   (amministrazione-sindacato)  che,  servendosi
          eventualmente  di  centri  specializzati   anche   esterni,
          definiranno  l'impostazione complessiva dei progetti stessi
          e  ne  verificheranno  periodicamente  l'attuazione  ed   i
          risultati.
             10.  Il  premio  di  produttivita'  verra' corrisposto a
          obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di  parametri
          oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita',
          ma anche  delle  capacita'  di  iniziativa  e  dell'impegno
          partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la
          valutazione di questi ultimi elementi compete,  nell'ambito
          di  criteri generali definiti negli accordi di comparto, al
          dirigente responsabile del progetto".
             -  Il  D.P.C.M. 13 aprile 1984, relativo alla disciplina
          del compenso incentivante in attuazione  dell'art.  10  del
          D.P.R.   n.    334/1983  recante  "Norme  risultanti  dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo  del  29   aprile   1983
          concernente  il personale dei Ministeri e altre categorie",
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del  31
          maggio 1984.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  5  del D.P.R. n.
          494/1987, che  ha  integrato  l'art.  16  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266:
             "Art.  5.  - 1. Nell'art. 16 e' inserito tra i commi 1 e
          3, il seguente:
             '2.   Per  le  strutture  di  rilievo  territoriale  non
          inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o
          servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole
          complessita'   non   riconducibili   alla    circoscrizione
          provinciale    per   il   territorio   nazionale   e   alla
          circoscrizione  di  rappresentanza   diplomatica   per   il
          territorio   extra   nazionale,  la  delegazione  di  parte
          pubblica, salva diversa delega da parte  del  Ministro,  e'
          presieduta  dal  titolare  di  uno degli uffici interessati
          all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale'".