Art. 7. Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 1. Il fondo di cui all'art. 6 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello nazionale, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali. 2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna amministrazione, il fondo e' finalizzato: a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttivita'. La misura dei compensi e' determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttivita' di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello nazionale, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilita' per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. Per le amministrazioni e per i settori di attivita' non regolati da standards, sono definite con la negoziazione decentrata a livello nazionale le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati; b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, anche, all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche; c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza; d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita. 3. I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale. Resta in ogni caso garantita la corresponsione nelle amministrazioni cui competono, con periodicita' mensile e per undici mesi ad anno, di tutti gli importi pari alle misure previste per ciascuna qualifica funzionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984, e successive modificazioni ed integrazioni; il compenso base di cui al predetto decreto e' corrisposto agli stessi destinatari e con le stesse modalita' ivi previste ed e' elevato di un importo, pari al venti per cento, non utile ai fini delle maggiorazioni che restano ferme negli attuali importi, salvi aumenti o diminuzioni da definirsi in sede di negoziazione decentrata nazionale in relazione alle esigenze di funzionalita' delle singole amministrazioni. 4. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 dell'art. 6 sono utilizzabili soltanto per le finalita' di cui al comma 2, esclusa ogni possibilita' di erogazioni di piu' indennita' o compensi al medesimo titolo. 5. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 6 puo' essere affidata a ciascuna delle strutture di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale. 6. La corretta utilizzazione del fondo sara' soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformita' al comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. 7. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui al comma 2 dell'art. 6, le modifiche tecniche ai bilanci delle singole amministrazioni necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al medesimo art. 6, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalita' di erogazione per gli istituti indicati nell'articolo stesso.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 13/1986: "Art. 12 (Produttivita'). - 1. La produttivita' nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarita' di taluni servizi. 2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita'-efficienza e della produttivita'-efficacia delle attivita' di settore opportunamente programmate. 3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano di progetti, diretti ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'. 4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato. 5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate). 6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e di singole linee di prodotto. 7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato. 8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano. 9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati. 10. Il premio di produttivita' verra' corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto". - Il D.P.C.M. 13 aprile 1984, relativo alla disciplina del compenso incentivante in attuazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 334/1983 recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri e altre categorie", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984. - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 494/1987, che ha integrato l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266: "Art. 5. - 1. Nell'art. 16 e' inserito tra i commi 1 e 3, il seguente: '2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale'".