Art. 8.
                            Nuovi stipendi
  1.  I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,  n.  266,  comprensivi
del  conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,  n.  494,  sono  cosi'
stabiliti, a regime:
Qualifica       I                                    L.   6.081.000
Qualifica      II                                    L.   6.981.000
Qualifica     III                                    L.   7.981.000
Qualifica      IV                                    L.   9.031.000
Qualifica       V                                    L.  10.081.000
Qualifica      VI                                    L.  11.331.000
Qualifica     VII                                    L.  13.331.000
Qualifica    VIII                                    L.  15.531.000
Qualifica      IX                                    L.  18.071.000
  2.  Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione
dei  nuovi  trattamenti  di  cui  al  comma  1  sono  attribuiti  con
decorrenza 1› luglio 1990.
  3.  Dal  1›  luglio  1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica     I                                      L.     152.000
Qualifica    II                                      L.     190.000
Qualifica   III                                      L.     264.600
Qualifica    IV                                      L.     310.000
Qualifica     V                                      L.     354.600
Qualifica    VI                                      L.     385.600
Qualifica   VII                                      L.     486.600
Qualifica  VIII                                      L.     512.000
Qualifica    IX                                      L.     592.000
  4.  Dal  1›  ottobre  1989  al  30 giugno 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica     I                                       L.     715.000
Qualifica    II                                       L.     894.000
Qualifica   III                                       L.   1.246.000
Qualifica    IV                                       L.   1.459.000
Qualifica     V                                       L.   1.668.600
Qualifica    VI                                       L.   1.815.200
Qualifica   VII                                       L.   2.290.500
Qualifica  VIII                                       L.   2.410.000
Qualifica    IX                                       L.   2.789.000
  5.  Dal  1›  luglio  1990  al 31 dicembre 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica     I                                       L.   1.200.000
Qualifica    II                                       L.   1.500.000
Qualifica   III                                       L.   2.100.000
Qualifica    IV                                       L.   2.450.000
Qualifica     V                                       L.   2.800.000
Qualifica    VI                                       L.   3.050.000
Qualifica   VII                                       L.   3.850.000
Qualifica  VIII                                       L.   4.050.000
Qualifica    IX                                       L.   4.690.000
  6.  Ciascuno  degli  aumenti  di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino
alla data del conseguimento di quello successivo.
  7.   Ai   segretari   comunali  compete  il  trattamento  economico
dell'ottava qualifica.  Ai  medesimi  e'  attribuito  il  trattamento
economico  previsto per la nona qualifica al compimento di un biennio
di effettivo servizio senza demerito.
  8.  Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione
dei  nuovi  trattamenti  di  cui  al  comma  7  sono  attribuiti  con
decorrenza 1› luglio 1990.
  9. Dal 1› luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al
comma 8 competono nella misura del dodici per cento.
  10.  Dal 1› ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui al
comma 8 competono nella misura del sessanta per cento.
  11.  Dal  1›  luglio  1990  competono  i  trattamenti annui lordi a
regime.
  12.  Il  trattamento stipendiale annuo lordo dei segretari comunali
di nona qualifica funzionale e'  incrementato,  con  effetto  dal  1›
luglio  1990  ed  al compimento degli anni sottoindicati di effettivo
servizio maturato alla predetta data, dei seguenti importi:
    5 anni: lire duemilioni;
   10 anni: lire quattromilioni;
   15 anni: lire seimilioni.
  13.  Ciascuno degli importi di cui al comma 12 ha effetto fino alla
data del conseguimento di quello successivo.
  14.  Nei  confronti  dei  segretari  comunali  di  ottava e di nona
qualifica non  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli  6 e 7. Per il predetto personale l'indennita' di funzione e
di coordinamento di cui all'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, come integrata dall'art. 51, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
che non e' pensionabile, e' rideterminata nelle seguenti misure annue
lorde, a decorrere dal 1› luglio 1990:
   ottava qualifica funzionale: L. 2.500.000;
   nona qualifica funzionale: L. 3.000.000;
   nona qualifica funzionale con cinque anni di effettivo servizio al
1› luglio 1990: L. 4.000.000;
   nona  qualifica funzionale con dieci anni di effettivo servizio al
1› luglio 1990: L. 5.000.000;
   nona  qualifica funzionale con quindici anni di effettivo servizio
al 1› luglio 1990: L. 6.000.000;
 
          Note all'art. 8:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  46 del D.P.R. n.
          266/1987:
             "Art.  46  (Stipendio).  -  1.  Gli  aumenti annui lordi
          derivanti dal presente  decreto,  rispetto  allo  stipendio
          base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati:
                                                 Dal 1› gennaio 1988
                            Dal 1› gennaio 1987    (compreso quello
                              compreso quello          degli anni
Livello  Dal 1› gennaio 1986   dell'anno 1986         1986 e 1987)
   -              -                   -                      -
 I             220.000             440.000                500.000
II             240.000             520.000                800.000
III            300.000             650.000              1.000.000
IV             330.000             715.000              1.100.000
V              420.000             910.000              1.400.000
VI             510.000           1.105.000              1.700.000
VII            600.000           1.300.000              2.000.000
VIII           810.000           1.755.000              2.700.000
   2. Pertanto, a decorrere dal 1› gennaio 1988, i valori stipendiali
di cui all'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
giugno 1983, n. 344, sono cosi' modificati:
          Livello I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000
          Livello II   . . . . . . . . . . . . . . . . . "  4.400.000
          Livello III  . . . . . . . . . . . . . . . . . "  4.800.000
          Livello IV   . . . . . . . . . . . . . . . . . "  5.500.000
          Livello V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  6.200.000
          Livello VI   . . . . . . . . . . . . . . . . . "  7.200.000
          Livello VII  . . . . . . . . . . . . . . . . . "  8.400.000
          Livello VIII   . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.400.000
             3.  Il valore stipendiale del personale inquadrato al IX
          livello retributivo e' fissato in  L.  12.300.000.  Per  il
          periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1987 detto stipendio e'
          fissato in L. 11.635.000.
             4.   Ai   segretari   comunali  compete  il  trattamento
          economico dell'VIII livello  retributivo.  Ai  medesimi  e'
          attribuito  il  trattamento  economico previsto per il nono
          livello al compimento del quarto anno di effettivo servizio
          senza demerito.
             5. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal
          1› gennaio 1986 e dal 1› gennaio 1987, hanno effetto  sulla
          tredicesima   mensilita',   sul  trattamento  ordinario  di
          quiescenza, normale e  privilegiata,  sulla  indennita'  di
          buonuscita  e  di  licenziamento,  sull'assegno  alimentare
          previsto dall'art. 82  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   10  gennaio  1957,  n.  3  e  da  disposizioni
          analoghe,    sull'equo    indennizzo,    sulle     ritenute
          previdenziali   ed  assistenziali  e  relativi  contributi,
          comprese le  ritenute  in  conto  entrate  Tesoro  o  altre
          analoghe   ed  i  contributi  di  riscatto,  nonche'  sulla
          determinazione  degli   importi   dovuti   per   indennita'
          integrativa speciale".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15 del D.P.R. n.
          494/1987, che ha integrato il D.P.R. n. 266/1987:
             "Art.  15.  -  1. Dopo l'art. 53 e' inserito il seguente
          articolo:
             'Art.   54   (Conglobamento   di  quota  dell'indennita'
          integrativa speciale). - 1. Con decorrenza  dal  30  giugno
          1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello
          in godimento alla  stessa  data  una  quota  di  indennita'
          integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
             2.  Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita'
          integrativa speciale spettante al personale in servizio  e'
          ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
             3.  Nei confronti del personale cessato dal servizio con
          decorrenza  successiva  al  30  giugno  1988,   la   misura
          dell'indennita'  integrativa  speciale  spettante, ai sensi
          dell'art.  2  della  legge  27  maggio  1959,  n.  324,   e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, ai titolari di
          pensione  diretta,  e'  ridotta  a  cura  della  competente
          Direzione   provinciale   del  tesoro,  dell'importo  lordo
          mensile di L. 72.067.   Detto  importo,  nel  caso  di  cui
          l'indennita'  integrativa speciale e' sospesa o non spetta,
          e'   portato   in   detrazione   della   pensione    dovuta
          all'interessato.
             4.  Ai  titolari  di  pensione  di riversibilita' aventi
          causa del personale collocato in quiescenza successivamente
          al  30  giugno  1988  o deceduto in attivita' di servizio a
          decorrere dalla  stessa  data,  la  riduzione  dell'importo
          lordo  mensile  di  L.  72.067  va  operata  in proporzione
          dell'aliquota di riversibilita' della  pensione  spettante,
          osservando  le  stesse  modalita'  di cui al comma 3. Se la
          pensione   di   riversibilita'   e'   attribuita   a   piu'
          compartecipi.   La  predetta  riduzione  va  effettuata  in
          proporzione alla quota assegnata a ciascun  compartecipe'".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  5  del D.P.R. n.
          531/1984:
              "Art.  5 (Indennita' di funzione e di coordinamento). -
          Al personale di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  a
          decorrere  dal  1›  gennaio  1984,  compete  una indennita'
          mensile, pari a quella prevista dal primo  comma  dell'art.
          10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno
          1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento.
             L'indennita'   di   cui   al   comma   precedente  viene
          corrisposta per undici mensilita' all'anno".
             -  Si  trascrive  il  testo del comma 5 dell'art. 51 del
          D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266/1987:
             "5.  Ai  segretari  comunali  con  trattamento economico
          dell'ottava qualifica l'indennita' prevista nell'art. 5 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n.
          531, compete nella misura derivante dall'applicazione delle
          maggiorazioni  del  settanta per cento previste al compenso
          dell'ottava qualifica funzionale per i primi  quattro  anni
          di  servizio e successivamente sara' determinata sulla base
          del compenso spettante alla nona qualifica funzionale".