Art. 8. Nuovi stipendi 1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono cosi' stabiliti, a regime: Qualifica I L. 6.081.000 Qualifica II L. 6.981.000 Qualifica III L. 7.981.000 Qualifica IV L. 9.031.000 Qualifica V L. 10.081.000 Qualifica VI L. 11.331.000 Qualifica VII L. 13.331.000 Qualifica VIII L. 15.531.000 Qualifica IX L. 18.071.000 2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990. 3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I L. 152.000 Qualifica II L. 190.000 Qualifica III L. 264.600 Qualifica IV L. 310.000 Qualifica V L. 354.600 Qualifica VI L. 385.600 Qualifica VII L. 486.600 Qualifica VIII L. 512.000 Qualifica IX L. 592.000 4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I L. 715.000 Qualifica II L. 894.000 Qualifica III L. 1.246.000 Qualifica IV L. 1.459.000 Qualifica V L. 1.668.600 Qualifica VI L. 1.815.200 Qualifica VII L. 2.290.500 Qualifica VIII L. 2.410.000 Qualifica IX L. 2.789.000 5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Qualifica I L. 1.200.000 Qualifica II L. 1.500.000 Qualifica III L. 2.100.000 Qualifica IV L. 2.450.000 Qualifica V L. 2.800.000 Qualifica VI L. 3.050.000 Qualifica VII L. 3.850.000 Qualifica VIII L. 4.050.000 Qualifica IX L. 4.690.000 6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 7. Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'ottava qualifica. Ai medesimi e' attribuito il trattamento economico previsto per la nona qualifica al compimento di un biennio di effettivo servizio senza demerito. 8. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 7 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990. 9. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del dodici per cento. 10. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del sessanta per cento. 11. Dal 1 luglio 1990 competono i trattamenti annui lordi a regime. 12. Il trattamento stipendiale annuo lordo dei segretari comunali di nona qualifica funzionale e' incrementato, con effetto dal 1 luglio 1990 ed al compimento degli anni sottoindicati di effettivo servizio maturato alla predetta data, dei seguenti importi: 5 anni: lire duemilioni; 10 anni: lire quattromilioni; 15 anni: lire seimilioni. 13. Ciascuno degli importi di cui al comma 12 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 14. Nei confronti dei segretari comunali di ottava e di nona qualifica non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7. Per il predetto personale l'indennita' di funzione e di coordinamento di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, come integrata dall'art. 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che non e' pensionabile, e' rideterminata nelle seguenti misure annue lorde, a decorrere dal 1 luglio 1990: ottava qualifica funzionale: L. 2.500.000; nona qualifica funzionale: L. 3.000.000; nona qualifica funzionale con cinque anni di effettivo servizio al 1 luglio 1990: L. 4.000.000; nona qualifica funzionale con dieci anni di effettivo servizio al 1 luglio 1990: L. 5.000.000; nona qualifica funzionale con quindici anni di effettivo servizio al 1 luglio 1990: L. 6.000.000;
Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 46 del D.P.R. n. 266/1987: "Art. 46 (Stipendio). - 1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati: Dal 1 gennaio 1988 Dal 1 gennaio 1987 (compreso quello compreso quello degli anni Livello Dal 1 gennaio 1986 dell'anno 1986 1986 e 1987) - - - - I 220.000 440.000 500.000 II 240.000 520.000 800.000 III 300.000 650.000 1.000.000 IV 330.000 715.000 1.100.000 V 420.000 910.000 1.400.000 VI 510.000 1.105.000 1.700.000 VII 600.000 1.300.000 2.000.000 VIII 810.000 1.755.000 2.700.000 2. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono cosi' modificati: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.400.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.800.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.500.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.200.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.200.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.400.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.400.000 3. Il valore stipendiale del personale inquadrato al IX livello retributivo e' fissato in L. 12.300.000. Per il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1987 detto stipendio e' fissato in L. 11.635.000. 4. Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'VIII livello retributivo. Ai medesimi e' attribuito il trattamento economico previsto per il nono livello al compimento del quarto anno di effettivo servizio senza demerito. 5. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale". - Si trascrive il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 494/1987, che ha integrato il D.P.R. n. 266/1987: "Art. 15. - 1. Dopo l'art. 53 e' inserito il seguente articolo: 'Art. 54 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso di cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi. La predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe'". - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 531/1984: "Art. 5 (Indennita' di funzione e di coordinamento). - Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal 1 gennaio 1984, compete una indennita' mensile, pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento. L'indennita' di cui al comma precedente viene corrisposta per undici mensilita' all'anno". - Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 51 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266/1987: "5. Ai segretari comunali con trattamento economico dell'ottava qualifica l'indennita' prevista nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, compete nella misura derivante dall'applicazione delle maggiorazioni del settanta per cento previste al compenso dell'ottava qualifica funzionale per i primi quattro anni di servizio e successivamente sara' determinata sulla base del compenso spettante alla nona qualifica funzionale".