Art. 9.
                Retribuzione individuale di anzianita'
  1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio 1989, per tutto il personale che
abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre  1988
la   retribuzione  individuale  di  anzianita'  e'  incrementata  dei
seguenti importi annui lordi:
Qualifica     I                                       L.     198.000
Qualifica    II                                       L.     216.000
Qualifica   III                                       L.     228.000
Qualifica    IV                                       L.     264.000
Qualifica     V                                       L.     288.000
Qualifica    VI                                       L.     330.000
Qualifica   VII                                       L.     384.000
Qualifica  VIII                                       L.     462.000
Qualifica    IX                                       L.     462.000
  2.  Al  personale  assunto in una data intermedia tra il 1› gennaio
1987  ed  il  31  dicembre  1988  detto  importo  e'  corrisposto  in
proporzione ai mesi di servizio prestato.
  3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1›
gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al  medesimo
titolo,  liquidate  ai  sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
  4. Al personale che, alla data del 1› gennaio 1990, abbia acquisito
esperienza  professionale  con  almeno  cinque  anni   di   effettivo
servizio,  o  che  maturi  detto  quinquennio nell'arco della vigenza
contrattuale, compete dalle date  suddette  una  maggiorazione  della
retribuzione  individuale  di  anzianita' nelle sotto indicate misure
annue lorde:
   prima, seconda e terza qualifica funzionale:
L. 300.000;
   quarta, quinta e sesta qualifica funzionale:
L. 400.000;
   settima, ottava e nona qualifica funzionale:
L. 500.000.
  5.  Le  misure  delle  maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le
stesse decorrenze stabilite  nel  medesimo  comma  4,  raddoppiate  e
quadruplicate  nei  confronti  del  personale  che,  nell'arco  della
vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o  venti
anni    di   servizio,   previo   riassorbimento   delle   precedenti
maggiorazioni.
 
          Nota all'art. 9:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13 del D.P.R. n.
          494/1987, che ha integrato il D.P.R. n. 266/1987:
             "Art.  13.  -  1. Dopo l'art. 46 e' inserito il seguente
          articolo:
             'Art.  47 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1.
          Il valore per classi e scatti in godimento al  31  dicembre
          1986,  con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei
          di  classe  e  scatto  maturati  al   31   dicembre   1986,
          costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale
          ultima  valutazione  si   effettua   con   riferimento   al
          trattamento  stipendiale, di cui all'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344,  ed  ai
          valori  percentuali  delle  classi  e  scatti  nello stesso
          articolo previsti. Di  conseguenza,  fino  al  31  dicembre
          1988,  non  opera  la  progressione  per  classi  e  scatti
          prevista dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  25
          giugno 1983, n. 344.
             2.  In  assenza  di  rinnovo  contrattuale,  entro il 30
          giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di
          anzianita',   ovvero   di   una  regolamentazione  in  sede
          intercompartimentale della stessa materia entro la medesima
          data,  la  retribuzione individuale di anzianita' di cui al
          comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1› gennaio
          1989,  di una somma corrispondente al valore delle classi e
          degli scatti secondo il sistema previsto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e sulla
          base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto. Per i
          segretari comunali allo stesso fine operano le disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
          1984, n. 531.
             3.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  predetto  importo,
          restano  salve  le  abbreviazioni  temporali  previste   da
          disposizioni di legge.
             4.  Al  personale  assunto  in  data  successiva  al  31
          dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione  del
          numero  di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio
          al 31 dicembre 1988.
             5.  Nel  caso  di  transito  da una qualifica funzionale
          inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in
          ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e
          in quella di nuovo  inquadramento  con  riferimento  al  31
          dicembre 1988.
             6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente
          corrisposti prima della pubblicazione del presente  decreto
          costituiscono  retribuzioni  di  anzianita' per la parte di
          biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante  parte  viene
          posta  in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al
          1986'".