(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
           COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI
   (Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986)
                    CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
                DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
CONFEDERAZIONI SINDACALI: CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL - CISAL
   CONFSAL   -   CONFEDIR.  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI:  CGIL/FUNZIONE
   PUBBLICA MINISTERI - CISL/FUNZIONE PUBBLICA/FILS -  UIL/STATALI  -
   CONFSAL/UNSA - UNIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.
   Le  sottoscritte  organizzazioni sindacali al fine di tutelare gli
interessi professionali collettivi dei lavoratori nel quadro  di  una
sempre  maggiore  attenzione  alle  esigenze della collettivita', per
attenuarne i disagi ed al fine precipuo di offrire  ai  cittadini  la
possibilita'   di  usufruire,  anche  in  occasione  di  controversie
sindacali, dei servizi pubblici essenziali nel rispetto  dei  diritti
costituzionalmente   garantiti,  presentano  il  seguente  codice  di
autoregolamentazione del diritto  di  sciopero  in  attuazione  delle
norme  contenute  nella legge n. 93/1983 e sulla base del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
   Tale  tutela  potra'  essere maggiormente assicurata e tali disagi
potranno  ulteriormente  diminuire  con   un   raffreddamento   delle
eventuali  controversie,  per il quale, oltre alle procedure previste
dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.  13/1986,
e'   indispensabile   che  da  parte  dei  responsabili  politici  ed
amminstrativi dei singoli  dicasteri  e  di  Governo  siano  adottati
comportamenti  corretti  nelle  relazioni sindacali e coerenti con le
intese sottoscritte.
Punto 1.0 - DIRITTO DI SCIOPERO.
   Il  diritto  di sciopero, sancito dall'art. 40 della Costituzione,
costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore.
Punto 2.0 - AMBITO DI APPLICAZIONE.
   Le  organizzazioni  sindacali  sopra  specificate  si impegnano ad
osservare il presente codice nell'ambito del comparto  del  personale
dipendente  dai  Ministeri, come definito nell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
Punto 3.0 - OGGETTO.
   Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle
politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli.
Punto 4.0 - TITOLARITA'.
   Gli  organismi competenti, secondo le regole interne delle singole
organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero,  a  definirne  le
modalita', a sospenderlo o revocarlo sono:
     a)  a  livello  nazionale  ed  interregionale  di  comparto:  la
struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria;
     b)  a  livello  regionale  e,  nell'ambito della stessa regione,
interprovinciale di comparto: la  struttura  regionale  di  comparto,
contrattuale o di categoria;
     c) a livello territoriale di comparto: la struttura territoriale
di comparto contrattuale o di categoria;
     d)  a  livello nazionale ed interregionale di Ministero o branca
di esso:  la  struttura  nazionale  di  comparto  contrattuale  o  di
categoria, d'intesa con la struttura sindacale nazionale di Ministero
o branca di esso (se esistente);
     e)  a livello regionale o interprovinciale di Ministero o branca
di esso:  la  struttura  regionale  di  comparto  contrattuale  o  di
categoria,  d'intesa con la struttura regionale di Ministero o branca
di esso (se esistente);
     f)  a  livello  territoriale  di  Ministero o branca di esso: la
struttura territoriale  di  comparto  contrattuale  o  di  categoria,
d'intesa  con  la  struttura  sindacale  territoriale  di Ministero o
branca di esso (se esistente);
     g)  a  livello aziendale o di ufficio: la struttura territoriale
di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura di
base aziendale o di ufficio (se esistente).
Punto 5.0 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLO SCIOPERO.
Punto 5.1 - Durata.
   L'azione  di  sciopero, all'inizio di qualsiasi vertenza, non puo'
superare la durata di un'intera giornata, ciascuna azione  successiva
relativa  alla  stessa  vertenza  non  puo'  superare le due giornate
consecutive.
   Gli  scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata
si svolgeranno in un unico periodo di ore  continuative,  riferito  a
ciascun turno.
   Non  saranno  effettuati  nello  stesso  posto  di lavoro scioperi
articolati  per  servizi  o  reparti,  con  svolgimento  in  giornate
successive consecutive.
Punto 5.2 - Pubblicita'.
   All'atto   della   proclamazione   dello   sciopero   sara'   data
pubblicazione dei contenuti della vertenza e  delle  motivazioni  che
l'hanno determinato.
Punto 5.3 - Non applicazione del codice.
   Il presente codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco
i valori  fondamentali  delle  liberta'  civili  e  sindacali,  della
democrazia e della pace.
   Nelle  vertenze  di  carattere  generale  che interessano l'intero
mondo del lavoro saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite
dai livelli confederali.
Punto 5.4 - Proclamazione.
   5.4.1  - Gli scioperi nazionali generali dei lavoratori dipendenti
dai Ministeri di cui all'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un preavviso -
in  base  alla  normativa  vigente  -  di  almento  quindici  giorni,
assicurando  un intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione
e le successive.
   5.4.2   -   Nel   periodo  che  intercorre  fra  il  giorno  della
proclamazione e la data  dell'azione  collettiva  di  astensione  dal
lavoro,   si  attiveranno  le  procedure  di  cui  alle  disposizioni
contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica  1›
febbraio  1986, n. 13 ed a quelle definite nel contratto di comparto:
in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini
di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Punto 5.5 - Comunicazione alle controparti.
   5.5.1  -  La  proclamazione  degli scioperi relativi alla vertenze
nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
   5.5.2  -  La  proclamazione  di  scioperi  relativi  a vertenze di
contrattazione nazionale  di  Ministero  (o  branca  di  esso)  sara'
comunicata  all'amministrazione  con  cui  si  ha  la vertenza e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica.
   5.5.3  -  La  proclamazione  di  scioperi  relativi  a vertenze di
livello territoriale o di  posto  di  lavoro  sara'  comunicata  alle
controparti con cui si ha la vertenza.
Punto 6.0 - GARANZIE AI CITTADINI SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI.
   Durante lo svolgimento delle azioni di sciopero e di ogni forma di
lotta saranno assicurate la sicurezza degli utenti, dei lavoratori  e
degli   impianti  e  le  condizioni  minime  di  funzionalita'  delle
attivita' che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.
   A  tal  fine  saranno  assicurate,  a  cura  delle amministrazioni
competenti,  mediante  appositi  presidi  costituiti  da   lavoratori
esonerati dallo sciopero, le prestazioni indispensabili, in relazione
alla essenzialita' dei servizi, per garantire il rispetto dei  valori
e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Punto 7.0 - PERICOLO DI ESCLUSIONE.
   Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi:
    nel mese di agosto limitatamente ai servizi:
      a)  del  Ministero  dei  trasporti  collegati  con il trasporto
aereo;
      b)  di  fruizione  del  patrimonio  artistico,  archeologico  e
monumentale;
      c) di dogana;
      d) di sanita';
    nei  cinque  giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
    nei  cinque  giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per  i
rispettivi ambiti territoriali;
    nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni;
    nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
    nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua  al  martedi'
successivo;
    nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre.
Punto 8.0 - SOSPENSIONE DEGLI SCIOPERI.
   Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o  in  corso  di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso  di  avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale.
Punto 9.0 - SANZIONI.
   Il  presente  codice  vincola  le  strutture  sindacali  a tutti i
livelli  di  ciascuna  organizzazione  firmataria  ed  i   lavoratori
iscritti.
   Ogni  comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi
statuti di organizzazione ed e', come tale,  soggetto  alle  relative
sanzioni.
Punto 10.0 - TERMINI DI VALIDITA'.
   Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al 31
dicembre 1990.
Confederazioni sindacali                    Organizzazioni sindacali
C.G.I.L.                          C.G.I.L./Funz. pubbl./Ministeri
C.I.S.L.                          C.I.S.L./Funz. pubbl./F.I.L.S.
U.I.L.                            U.I.L./Statali
C.I.D.A.                          Conf.S.A.L./U.N.S.A.
C.I.S.N.A.L.                      Unione nazionale segretari
                                    comunali e provinciali
C.I.S.A.L.
Conf.S.A.L.
Conf.Dir.