IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire di due
anni il disposto di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  3  maggio
1988,  n.  139,  convertito  dalla  legge  20  giugno  1988,  n. 227,
concernente l'elevazione  a  58  anni  del  limite  di  eta'  per  il
collocamento  in  congedo  dei sottufficiali e dei militari di truppa
del Corpo degli agenti di custodia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 maggio 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 139, convertito dalla legge  20  giugno  1988,  n.  227,  e'
differito di due anni.