IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire di due anni il disposto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227, concernente l'elevazione a 58 anni del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227, e' differito di due anni.