Art. 2. (Interventi in materia di costruzione e ristrutturazione) 1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le modalita' di cui al presente articolo. 2. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della Sanita', entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della Sanita', sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS. 3. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra societa' con idonea qualificazione uno o piu' soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE e' resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanita'. La dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e' implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari e' stipulata dal Ministro della Sanita' sentito il Ministro dei lavori pubblici. 4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla contabilita' e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono, altresi' mediante la previsione di penalita' contrattuali, di eventuali congrue progettuali, nonche' del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire. 5. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esprime sui singoli progetti il parere di conformita' per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e di coerenza con il programma nazionale. Sui progetti predisposti dal concessionario o dai concessionari il parere del nucleo di valutazione si estende, altresi', alla congruita' della soluzione, ai prezzi applicati, alle singole categorie di opere e ai tempi di realizzazione. 6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finaziario e tecnico-organizativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e comunque inferiori a 20 miliardi di o, nell'eventualita' di opere da realizzare in sedi con lavori gia' in corso, si provvede utilizzando le piu' adeguate modalita' previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonche' gli impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di piu' alta qualificazione. 7. Delle commissioni giudicatrici delle gare di cui al comma 6 fanno parte delle gare di cui al comma 6 fanno parte un rappresentante del Ministro della sanita' e un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanita', nomina con propri decreti le commissioni di collaudo e assicura l'esercizio delle funzioni di alta sorveglianza.
Note all'art. 2: - L'art. 20, comma 2, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima: a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente; e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c); f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri; g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie; h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione". - L'art. 3 della legge n. 80/1987 (Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche) e' il seguente: "Art. 3. - 1. L'affidamento in concessione di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, previa pubblicita' ai sensi del successivo art. 5, e' disposto a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completi di prezzari aggiornati, e con la descrizione delle principali categorie di lavori. 2. L'amministrazione o l'ente concedente invita le imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi del successivo art. 5 e che risultino in possesso del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonche' dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726. 3. Qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a quindici l'amministrazione o l'ente-concedente ha la facolta' di invitare non meno di quindici imprese. Nella scelta delle imprese da invitare sono preferite le associazioni temporanee ed i consorzi, in cui siano presenti imprese che svolgono la loro prevalente attivita' nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori. 4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione, la quale, nei trenta giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione, nonche' i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei precedenti commi. La commissione, nominata dal Ministro dei lavori pubblici, predispone altresi', sentiti gli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione. 5. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti dalla commissione sono oggetto di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee. 6. La commissione e' presieduta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e' composta da: a) un consigliere di Stato; b) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; c) un consigliere della Corte dei conti; d) tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei costruttori, del movimento cooperativo e delle imprese a partecipazione statale; e) un rappresentante complessivamente delle categorie dei lavoratori interessate. 7. L'affidamento delle concessioni avviene secondo il criterio di cui al successivo art. 9. L'amministrazione o l'ente concedente indica nella lettera di invito gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nell'ordine di importanza ad essi attribuito. 8. Nella lettera di invito l'amministrazione o l'ente concedente indica inoltre per ciascun lavoro: a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4; b) l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni che si richiedono; c) il termine di ricezione delle offerte, comunque non inferiore a venti giorni; d) l'ufficio al quale indirizzare le domande di partecipazione; e) il giorno di apertura delle offerte. 9. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva. 10. Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'importo indicato dall'amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono alla stipula di un atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 20 per cento l'importo a base di gara. In caso contrario, l'amministrazione o l'ente concedente puo' procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara incrementato di non piu' del 20 per cento. Se invece decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'amministrazione o l'ente concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base della tariffa professionale ridotta del 50 per cento".