Art. 2. 
      (Interventi in materia di costruzione e ristrutturazione) 
  1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi  in
materia di strutture ospedaliere per malattie infettive,  sulla  base
del fabbisogno di posti letto per  l'anno  1992  indicato  nel  piano
triennale della Commissione nazionale per la lotta contro  l'AIDS  in
relazione all'andamento epidemiologico  stimato  di  tale  patologia,
all'attuazione  degli  interventi  necessari  si  provvede   con   le
modalita' di cui al presente articolo. 
  2.  In  relazione  alle  indicazioni  tecniche  della   Commissione
nazionale per la lotta  contro  l'AIDS,  le  regioni  e  le  province
autonome determinano e comunicano al Ministro della Sanita', entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi
di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per
malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide
sulla materia il Ministro della Sanita', sentita in via di urgenza la
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS. 
  3. Il CIPE, su proposta del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi,
suddiviso per regioni e province autonome e con  l'indicazione  delle
localizzazioni e del dimensionamento delle strutture  da  realizzare.
Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra societa' con idonea
qualificazione uno o piu' soggetti incaricati  dell'espletamento,  in
concessione  di  servizi,   dei   compiti   organizzativi   afferenti
all'esecuzione del programma.  La  deliberazione  del  CIPE  e'  resa
esecutiva  con  decreto   del   Ministro   del   bilancio   e   della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della  Sanita'.
La dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e'
implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con
il soggetto o i soggetti incaricati concessionari  e'  stipulata  dal
Ministro della Sanita' sentito il Ministro dei lavori pubblici. 
  4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante  affidamento
di incarichi professionali, provvedono: al  compimento  di  tutte  le
operazioni  preliminari,  ivi  compresi  gli  studi  geologici  e  le
espropriazioni;  alla  redazione  dei  progetti;  all'assistenza   ed
istruttoria relativa agli appalti; alla direzione  dei  lavori,  alla
contabilita' e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i
concessionari  rispondono,  altresi'  mediante   la   previsione   di
penalita' contrattuali, di eventuali congrue progettuali, nonche' del
rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire. 
  5. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2,  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, esprime sui singoli progetti il parere di
conformita' per quanto concerne gli  aspetti  tecnico-sanitari  e  di
coerenza con il programma nazionale.  Sui  progetti  predisposti  dal
concessionario  o  dai  concessionari  il  parere   del   nucleo   di
valutazione si estende, altresi', alla congruita' della soluzione, ai
prezzi applicati, alle singole categorie  di  opere  e  ai  tempi  di
realizzazione. 
  6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante  contratti
di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3  della
legge 17 febbraio 1987, n. 80,  tra  imprese  di  costruzione,  anche
cooperative, consorzi o  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in
possesso dei requisiti minimi  di  carattere  economico-finaziario  e
tecnico-organizativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza
e comunque inferiori a 20 miliardi di o, nell'eventualita'  di  opere
da  realizzare  in  sedi  con  lavori  gia'  in  corso,  si  provvede
utilizzando le  piu'  adeguate  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche.  I  contratti
di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle  opere  e
forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero
e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonche'  gli
impianti e le attrezzature inerenti ai  servizi  di  diagnostica  per
immagini ad elevata tecnologia,  da  realizzare,  ove  mancanti,  nei
centri ospedalieri di piu' alta qualificazione. 
  7. Delle commissioni giudicatrici delle gare  di  cui  al  comma  6
fanno  parte  delle  gare  di  cui  al  comma  6   fanno   parte   un
rappresentante del Ministro della sanita'  e  un  rappresentante  del
Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro  dei  lavori  pubblici,  di
concerto con il Ministro della sanita', nomina con propri decreti  le
commissioni di collaudo e assicura l'esercizio delle funzioni di alta
sorveglianza. 
 
          Note all'art. 2:
             -  L'art.  20,  comma  2,  della legge n. 67/1988 (Legge
          finanziaria 1988) e' il seguente:     "2. Il Ministro della
          sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario nazionale ed un
          nucleo di valutazione costituito  da  tecnici  di  economia
          sanitaria,  edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni
          medico-sanitarie,  da  istituire   con   proprio   decreto,
          definisce  con  altro proprio decreto, entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge,  i  criteri
          generali per la programmazione degli interventi che debbono
          essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:
               a)  riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle  regioni  del Mezzogiorno dove le strutture non sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero;
               b)  sostituzione  del  20  per cento dei posti letto a
          piu' elevato degrado strutturale;
               c)  ristrutturazione  del 30 per cento dei posti letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili  di  integrale recupero con adeguate misure di
          riadattamento;
               d)  conservazione  in  efficienza  del restante 50 per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente;
               e)    completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali  diurni  con
          contemporaneo   intervento   su   quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c);
               f)   realizzazione   di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a  domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
          ricovero  e  cura in grado di provvedere al riequilibrio di
          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
          standards   dimensionali,  possono  essere  ricavate  anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri;
               g)  adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie;
               h)   potenziamento   delle   strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene   e   profilassi   e   ai   presidi  multizonali  di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
               i)  conservazione  all'uso pubblico dei beni dismessi,
          il  cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione   o
          provincia autonoma con propria determinazione".
             -  L'art.  3 della legge n. 80/1987 (Norme straordinarie
          per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche) e'
          il seguente:     "Art. 3. - 1. L'affidamento in concessione
          di  cui  al  precedente  art.  1,  commi  1  e  2,   previa
          pubblicita'  ai sensi del successivo art.  5, e' disposto a
          mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione,
          loro  consorzi  o  raggruppamenti temporanei, sulla base di
          progetti di massima, con allegato  schema  di  convenzione,
          completi di prezzari aggiornati, e con la descrizione delle
          principali categorie di lavori.
             2.  L'amministrazione  o  l'ente  concedente  invita  le
          imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi
          del  successivo  art.  5  e  che  risultino in possesso del
          certificato   di   iscrizione   all'albo   nazionale    dei
          costruttori  di  cui  alla  legge  10 febbraio 1962, n. 57,
          nonche' dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della
          legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982,
          n. 646, e dal  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,
          convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982,
          n. 726.
             3.  Qualora  il numero delle imprese interessate risulti
          superiore a quindici l'amministrazione o  l'ente-concedente
          ha  la  facolta'  di invitare non meno di quindici imprese.
          Nella scelta delle imprese da invitare  sono  preferite  le
          associazioni   temporanee  ed  i  consorzi,  in  cui  siano
          presenti imprese che svolgono la loro prevalente  attivita'
          nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori.
             4.  Entro  quindici  giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge,  e'  istituita,  presso  il  Ministero  dei
          lavori  pubblici,  una  commissione,  la  quale, nei trenta
          giorni successivi  al  suo  insediamento,  stabilisce,  con
          riferimento  agli  articoli  17  e  18 della legge 8 agosto
          1977,   n.   584,   i   requisiti   minimi   di   carattere
          economico-finanziario   e   tecnico-organizzativo   che  le
          imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono
          possedere  ai fini dell'affidamento in concessione, nonche'
          i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare
          ai  sensi  dei  precedenti commi.  La commissione, nominata
          dal Ministro  dei  lavori  pubblici,  predispone  altresi',
          sentiti  gli  ordini  professionali  degli ingegneri, degli
          architetti  e  dei  geometri,   la   convenzione-tipo   per
          l'affidamento dei lavori in concessione.
             5.  I  requisiti  e  la convenzione-tipo stabiliti dalla
          commissione  sono  oggetto  di  un  apposito  decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e   nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee.
             6.  La  commissione  e'  presieduta  da un presidente di
          sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici  ed  e'
          composta da:
               a) un consigliere di Stato;
               b)  un  rappresentante  dell'Avvocatura generale dello
          Stato;
               c) un consigliere della Corte dei conti;
               d)  tre  membri  in  rappresentanza,  rispettivamente,
          della categoria dei costruttori, del movimento  cooperativo
          e delle imprese a partecipazione statale;
               e)  un rappresentante complessivamente delle categorie
          dei lavoratori interessate.
             7.  L'affidamento  delle  concessioni avviene secondo il
          criterio di cui al successivo art. 9.  L'amministrazione  o
          l'ente  concedente  indica  nella  lettera  di  invito  gli
          elementi  prescelti   per   la   valutazione   dell'offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa nell'ordine di importanza
          ad essi attribuito.
             8.  Nella  lettera  di invito l'amministrazione o l'ente
          concedente indica inoltre per ciascun lavoro:
               a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4;
               b)  l'importo  presuntivo  dell'opera e le prestazioni
          che si richiedono;
               c) il termine di ricezione delle offerte, comunque non
          inferiore a venti giorni;
               d)  l'ufficio  al  quale  indirizzare  le  domande  di
          partecipazione;
               e) il giorno di apertura delle offerte.
             9.  Dopo  l'affidamento,  il concessionario procede alla
          progettazione esecutiva.
             10.  Qualora  l'ammontare del progetto esecutivo superi,
          per     comprovate     ragioni,     l'importo      indicato
          dall'amministrazione  o dall'ente concedente, questi ultimi
          procedono alla stipula di un atto integrativo, soltanto  se
          tale  importo  non superi del 20 per cento l'importo a base
          di gara. In  caso  contrario,  l'amministrazione  o  l'ente
          concedente    puo'   procedere   alla   stipula   dell'atto
          integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale
          dei   lavori,  nei  limiti  dell'importo  a  base  di  gara
          incrementato di non piu' del 20 per cento. Se invece decide
          di   non  procedere  alla  stipula  dell'atto  integrativo,
          l'amministrazione  o  l'ente   concedente   acquisisce   il
          progetto,  ove  giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le
          spese per i sondaggi e  per  la  progettazione  sulla  base
          della tariffa professionale ridotta del 50 per cento".