Art. 3. 
                        (Conferenze regionali) 
  1.  Per  consentire  l'immediata  realizzazione  degli   interventi
previsti dalla presente legge, il Ministro  della  sanite'  promuove,
d'intesa con ciascuna  regione,  un'apposita  conferenza  alla  quale
partecipano   i   responsabili   dei    competenti    uffici    delle
amministrazioni e degli enti statali,  regionali  e  locali  comunque
tenuti ad assumere  atti  di  intesa,  autorizzazioni,  approvazioni,
concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali. 
  2. La conferenza acquisisce e valuta tutti  gli  elementi  relativi
alla  compatibilita'  dei  progetti  con  le   esigenze   ambientali,
territoriali, paesaggistiche e culturali  ed  entro  quindici  giorni
dalla convocazione si  esprime  su  di  essi  nella  seduta  all'uopo
convocata. 
  3.  L'approvazione  assunta  all'unanimita'  sostituisce  ad   ogni
effetto  gli  atti  di  intesa,  i  pareri,  le  autorizzazioni,   le
approvazioni; nulla osta previsti dalla leggi statali e regionali. Ad
essa si applicano le disposizioni di cui ai  commi  primo,  quarto  e
quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni. 
  4. In assenza di unanimita' e su motivata  richiesta  del  Ministro
della sanita', si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri;  previa  deliberazione  del  Consiglio  medesimo.  Tale
decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3. 
  5. Non sono comunque derogabili le norme della legge  13  settembre
1982, n. 646,  e  successive  modificazioni,  nonche'  i  vincoli  di
inedificabilita' e le prescrizioni sostanziali contenute  in  vincoli
previsti  dalle  leggi  in  materia   paesaggistica,   ambientale   e
storico-monumentale. 
 
          Note all'art. 3:
             -  L'art.  1  della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle
          procedure  per  la  esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di
          impianti e costruzioni industriali) e' il seguente:
             "Art. 1. (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei
          progetti di opere pubbliche da parte dei competenti  organi
          statali,  regionali,  delle  provincie autonome di Trento e
          Bolzano  e  degli  altri  enti  territoriali   equivale   a
          dichiarazione   di   pubblica  utilita'  e  di  urgenza  ed
          indifferibilita' delle opere stesse.
             Rimangono  ferme  le  disposizioni  contenute  in  leggi
          speciali regolanti la stessa materia.
             Gli  effetti  della dichiarazione di pubblica utilita' e
          di urgenza ed indifferibilita'  cessano  se  le  opere  non
          hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione
          del progetto.
             Nei   casi  in  cui  lo  strumento  urbanistico  vigente
          contenga   destinazioni   specifiche   di   aree   per   la
          realizzazione   di   servizi   pubblici  l'approvazione  di
          progetti  di  opere  pubbliche  da  parte   del   consiglio
          comunale,   anche   se   non   conformi   alle   specifiche
          destinazioni di piano, non comporta necessita' di  varianti
          allo strumento urbanistico medesimo.
             Nel  caso  in  cui  le  opere ricadono su aree che negli
          strumenti  urbanistici  approvati  non  sono  destinate   a
          pubblici  servizi,  la deliberazione del consiglio comunale
          di  approvazione  del  progetto  costituisce  adozione   di
          variante   degli   strumenti   stessi,   non  necessita  di
          autorizzazione regionale preventiva e viene  approvata  con
          le  modalita'  previste  dagli  articoli 6 e seguenti della
          legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
             La  regione  emana  il  decreto  di  approvazione  entro
          sessanta giorni dal ricevimento degli atti.
             Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente
          articolo si applicano per tre anni dall'entrata  in  vigore
          della presente legge".
             - La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di
          misura  di  prevenzione  di   carattere   patrimoniale   ed
          integrazione  alle  leggi  27  dicembre  1956,  n. 1423, 10
          febbraio  1962,  n.  57,  e  31  maggio  1965,   n.    575.
          Istituzione  di  una  commissione parlamentare sul fenomeno
          della magia".