Art. 3. (Conferenze regionali) 1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della sanite' promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali. 2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo convocata. 3. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni; nulla osta previsti dalla leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni. 4. In assenza di unanimita' e su motivata richiesta del Ministro della sanita', si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3. 5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di inedificabilita' e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.
Note all'art. 3: - L'art. 1 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e' il seguente: "Art. 1. (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo. Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni. La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge". - La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misura di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della magia".