Art. 4. 
                   (Norme in materia di personale) 
  1.  Nei  limiti  delle  dotazioni  organiche  e  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), alla copertura di posti  vacanti
di personale medico  e  laureato  nelle  strutture  di  ricovero  per
malattie infettive  e  nei  laboratori  nel  triennio  1990-1992,  si
provvede, in deroga alle  vigenti  disposizioni,  mediante  pubbliche
selezioni regionali per titoli, da effettuarsi  a  cura  di  apposita
commissione nominata dall'assessore  alla  sanita'  della  regione  o
provincia autonoma e composta dallo stesso  assessore  o  da  un  suo
rappresentante,  con  funzioni  di  presidente,  da   un   professore
universitario titolare di  cattedra  di  malattie  infettive,  da  un
rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi e  degli  odontoiatri
del  capoluogo  di  regione  o  della  provincia  autonoma,   da   un
funzionamento dirigente del  Ministero  della  sanita'  designato  da
Ministro, da  un  medico  di  ruolo  in  posizione  apicale,  incluso
nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive, e da
un  funzionario  della  carriera  amministrativa  della   regione   o
provincia autonoma, con funzioni di  segretario.  Si  applicano  alle
selezioni i criteri di valutazione dei titoli previsti dalle  vigenti
disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi  con  particolare
considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle  attivita'
svolte nel settore delle infezioni da HIV.  Il  bando  per  la  prima
selezione e' emanato, per i posti disponibili, entro 60 giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Si applica,  in  caso
di inadempienza, il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 6  della
legge 23 ottobre 1985, n. 595. 
  2.  Nei  limiti  delle  dotazioni  organiche  e  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma  1,  lettera  c),  e  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni, alla copertura dei  posti  vacanti  del  personale  non
medico nelle  strutture  di  ricovero  per  malattie  infettive,  nel
triennio 1990-1992  si  provvede  mediante  pubbliche  selezioni  per
titoli presso ciascuna unita' sanitaria locale. Si applicano  a  tali
selezioni le norme vigenti per i corrispondenti pubblici concorsi, in
materia di composizione delle commissioni esaminatrici e  di  criteri
di  valutazione   dei   titoli,   con   particolare   considerazione,
nell'ambito del  curriculum  formativo,  alle  attivita'  svolte  nel
settore delle infezioni da HIV. 
  3. Le unita' sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), organizzano annualmente corsi di
formazione e di aggiornamento per il personale  che  opera  presso  i
reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico  riferimento
ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attivita' di  assistenza,
ai problemi psicologici  e  sociali  e  a  qualli  che  derivano  dal
collegamento funzionale nel  trattamento  a  domicilio.  Il  Ministro
della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, con  proprio
decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonche'
le  modalita'  di  erogazione  dell'assegno   da   corrispondere   ai
partecipanti. 
  4. Con le  stesse  procedure  previste  dal  presente  articolo  si
provvede alla  assunzione  delle  unita'  di  personale  sanitario  e
tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del personale dei
laboratori di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  e  del
personale occorrente per l'adeguamento degli organici nei reparti  di
cui all'articolo 1, comma 4, utilizzando, per le commissioni  di  cui
al comma 1 del presente articolo, docenti universitari e medici delle
specifiche discipline. 
  5.  Per  far  fronte  alle  esigenze  assistenziali  connesse  agli
interventi previsti dalla presente  legge  e  nei  limiti  dei  posti
previsti nelle piante organiche, le unita' sanitarie  locali  possono
provvedere, in deroga alle vigenti disposizioni,  all'assunzione  per
chiamata diretta di infermieri professionali con rapporto di lavoro a
tempo parziale, da reperirsi  tra  gli  infermiere  professionali  in
quiescenza  che  non  abbiano  raggiunto  i  limiti  d'eta'  per   il
pensionamento. Le assunzioni per chiamata diretta sono possibili solo
qualora le procedure di reclutamento per titoli previste dal comma  2
non  abbiano  coperto  le   dotazioni   organiche   disponibili.   Il
reclutamento  per  chiamata  diretta  e'  effettuato  sulla  base  di
graduatorie per titoli. Il rapporto di  lavoro  e'  disciplinato  con
contratto di diritto privato a tempo determinato  e'  con  la  tutela
previdenziale propria di tale tipo di rapporto. 
  6. L'assunzione ha luogo sulla base di graduatorie predisposte  dai
coordinatori amministrativi e sanitari  tenendo  conto  dei  punteggi
previsti dalle vigenti norme sui pubblici concorsi per  i  titoli  di
carriera, di studio ed accademici. 
  7. Il trattamento giuridico ed  economico  del  predetto  personale
viene definito nell'ambito della contrattazione per il  comparto  del
Servizio sanitario nazionale. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  L'art. 6, comma 2, della legge n. 595/1985 (Norme per
          la  programmazione  sanitaria  e  per  il  piano  sanitario
          triennale   1986-88   e'   il  seguente:  "2.  In  caso  di
          persistente    inattivita'    degli    organi     regionali
          nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, qualora
          si  tratti  di  adempimenti  da  svolgersi  entro   termini
          perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli
          interventi da realizzare, il  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del Ministro della Sanita', dispone il compimento
          degli atti relativi  in  sostituzione  dell'amministrazione
          regionale".