Art. 5. (Accertamento dell'infezione) 1. Gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita. 2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalita' che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche e' emanata con decreto del Ministro della sanita' che dovra' prevedere modalita' differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositivita'. 3. Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessita' clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla identificazione delle persone interessate. 4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV puo' essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti. 5. L'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attivita' sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro.