Art. 5. 
                    (Accertamento dell'infezione) 
  1.  Gli  operatori  sanitari   che,   nell'esercizio   della   loro
professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS,  ovvero  di  un
caso di infezione da HIV, anche non accompagnato  da  stato  morboso,
sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando  le  misure
occorrenti per la tutela della riservatezza della persona  assistita.
2. Fatto salvo il  vigente  sistema  di  sorveglianza  epidemiologica
nazionale dei casi AIDS conclamato e le  garanzie  ivi  previste,  la
rilevazione statistica della infezione da HIV  deve  essere  comunque
effettuata con modalita' che non consentano  l'identificazione  della
persona.  La  disciplina  per  le   rilevazioni   epidemiologiche   e
statistiche e' emanata con decreto del  Ministro  della  sanita'  che
dovra' prevedere modalita' differenziate per i casi di AIDS e i  casi
di sieropositivita'. 
  3. Nessuno puo'  essere  sottoposto,  senza  il  suo  consenso,  ad
analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di
necessita' clinica nel suo  interesse.  Sono  consentite  analisi  di
accertamento  di  infezione  da   HIV,   nell'ambito   di   programmi
epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano  stati
resi  anonimi  con  assoluta   impossibilita'   di   pervenire   alla
identificazione delle persone interessate. 
  4.  La  comunicazione  di  risultati  di  accertamenti  diagnostici
diretti  o  indiretti  per  infezione  da  HIV   puo'   essere   data
esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti. 
  5. L'accertata infezione da  HIV  non  puo'  costituire  motivo  di
discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per  lo
svolgimento di attivita' sportive, per l'accesso o il mantenimento di
posti di lavoro.