Art. 6. 
                   (Divieti per i datori di lavoro) 
  1.  E'  vietato  ai  datori  di  lavoro,  pubblici  e  privati,  lo
svolgimento di indagini  volte  ad  accertare  nei  dipendenti  o  in
persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro l'esistenza di uno stato sieropositivita'. 
  2. Si applica alle  violazioni  delle  disposizioni  contenute  nel
comma 1 il sistema  sanzionatorio  previsto  dall'articolo  38  della
legge 20 maggio 1970, n. 300. 
 
          Nota all'art. 6:
             -  L'art. 38 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela
          della liberta' e dignita' dei  lavoratori,  della  liberta'
          sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
          norme sul collocamento) e' il seguente:
             "Art.  38.  (Disposizioni penali). - Le violazioni degli
          articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a),  sono
          punite,  salvo  che  il  fatto  non  costituisca piu' grave
          reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire  un  milione  o
          con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
             Nei  casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
          sono applicate congiuntamente.
             Quando,  per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
          stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace  anche
          se  applicata  nel  massimo,  il  giudice  ha  facolta'  di
          aumentarla fino al quintuplo.
             Nei   casi   previsti  dal  secondo  comma,  l'autorita'
          giudiziaria ordina la pubblicazione della  sentenza  penale
          di  condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
          penale".