Art. 7. (Protezione dal contagio professionale) 1. Il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentiti la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto superiore di sanita', un decreto recante norme di protezione del contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private.