Art. 7. 
               (Protezione dal contagio professionale) 
  1. Il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  emana,  sentiti  la  Commissione
nazionale per la  lotta  contro  l'AIDS  e  l'Istituto  superiore  di
sanita',  un  decreto  recante  norme  di  protezione  del   contagio
professionale da HIV  nelle  strutture  sanitarie  ed  assistenziali,
pubbliche e private.