Art. 8. 
                     (Comitato interministeriale 
                        per la lotta all'AIDS) 
  1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  il
Comitato interministeriale per  la  lotta  all'AIDS,  presieduto  dal
Presidente del Consiglio o da un suo delegato, del quale fanno  parte
i Ministri della sanita', per gli affari sociali, dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, della  pubblica  istruzione,
del lavoro e della previdenza sociale,  della  difesa,  di  grazia  e
giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici. 
  2. Il Comitato interministeriale coordina gli  interveniti  per  la
attuazione del piano globale di lotta all'AIDS  e  indica  le  misure
necessarie, per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle
evoluzioni della epidemia da IIIV. 
  3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento  sullo  stato  di
attuazione delle strategie attivate per fronteggiare  l'infezione  da
HIV.