Art. 9. 
                       (Programmi delle regioni 
                      e delle province autonome) 
  1. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per
le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) e f),
e comma 2. Decorso tale termine senza che  siano  stati  adottati  da
parte delle regioni e delle province autonome i  suddetti  programmi,
il Ministro della sanita' procede alla nomina di  commissari  per  il
compimento degli atti necessari. 
  2. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale gia' in
servizio o personale in posizione di comando dalle  unita'  sanitarie
locali, istituiscono centri  di  riferimento  aventi  il  compito  di
coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla
lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica  e  di
pianificare  gli  interventi  di  informazione   e   formazione.   La
responsabilita' dei centri deve essere affidata  a  personale  medico
che sia almeno in possesso dell'idoneita' nazionale per  le  funzioni
di primario di malattie infettive.