Art. 40. 
              (Rimozione e sospensione di amministratori 
                           di enti locali) 
1. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della  provincia,  i
presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i  componenti  dei
consigli e delle giunte, i presidenti dei  consigli  circoscrizionali
possono  essere  rimossi   quando   compiano   atti   contrari   alla
Costituzione o per gravi e persistenti  violazioni  di  legge  o  per
gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati  di  uno  dei
reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n.  646,  e  successive
modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione  o
di sicurezza. 
2.  In  attesa  del  decreto,  il  prefetto   puo'   sospendere   gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e
urgente necessita'. 
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate  dall'articolo  15  della
legge 19 marzo 1990, n. 55. 
 
          Note all'art. 40:
          -  La  legge  n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di
          misure  di  prevenzione  di   carattere   patrimoniale   ed
          integrazioni  alle  leggi  27  dicembre  1956,  n. 1423, 10
          febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n.  575. Istituzione
          di  una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
          -  Il  testo  dell'art.  15  della  legge n. 55/1990 (Nuove
          disposizioni per la prevenzione della delinquenza  di  tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita' sociale), e' il seguente:
          "Art.  15.  1.  I  presidenti  delle  giunte regionali, gli
          assessori regionali, i sindaci, i presidenti  delle  giunte
          provinciali,  gli  assessori  e  i  consiglieri  comunali e
          provinciali, i presidenti  ed  i  componenti  degli  organi
          esecutivi     di     consorzi,     associazioni,    aziende
          municipalizzate comunali e  provinciali,  unita'  sanitarie
          locali  e  comunita'  montane,  i  presidenti  dei consigli
          circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo  13
          della   legge  8  aprile  1976,  n.  278,  qualora  vengano
          sottoposti a procedimento penale per  il  delitto  previsto
          dall'articolo  416-bis  del  codice  penale  ovvero  per  i
          delitti di favoreggiamento commessi in relazione  ad  esso,
          sono  sospesi  dalle  funzioni dalla data del provvedimento
          che dispone il giudizio  ovvero  dalla  data  in  cui  sono
          presentati  o  sono  citati  a  comparire in udienza per il
          giudizio.
          2.  I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro
          confronti  il  tribunale  abbia  applicato,  ancorche'  con
          provvedimento  non definitivo, una misura di prevenzione in
          quanto indiziati di appartenere ad una  delle  associazioni
          di cui all'articolo I della legge 31 maggio 1965, n. 575.3.
          Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in
          giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti
          di cui al comma 1 o da quella in cui diviene definitivo  il
          provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  che commina una
          misura di prevenzione.
          4.   La  sospensione  e'  adottata  con  provvedimento  del
          prefetto. A tal fine al medesimo sono  comunicati,  a  cura
          della  cancelleria competente, i provvedimenti adottati dal
          giudice.  La  sospensione  dei  presidenti   delle   giunte
          regionali  e  degli  assessori regionali e' disposta con le
          modalita'  stabilite  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  da  adottarsi  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per  gli
          affari  regionali  e previa deliberazione del Consiglio dei
          Ministri.
          5.  Quando,  in  relazione  a  fatti  o  attivita' comunque
          riguardanti  gli  enti  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
          giudiziaria  ha  emesso  provvedimenti  che  comportano  la
          sospensione o la decadenza  dei  pubblici  ufficiali  degli
          enti  medesimi  e vi e' la necessita' di verificare che non
          ricorrano pericoli di infiltrazione  di  tipo  mafioso  nei
          servizi  degli stessi enti, i prefetto puo' accedere presso
          gli enti interessati per  acquisire  dati  e  documenti  ed
          accertare notizie concernenti i servizi stessi.
          6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse
          all'Alto  commissario  per  il  coordinamento  della  lotta
          contro la delinquenza mafiosa".