IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' e la regolarita' dei pubblici servizi di trasporto; Visto l'articolo 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, con la quale sono stati stanziati lire 450 miliardi per l'anno 1990, lire 910 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.350 miliardi per l'anno 1992 come concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti, a fronte dell'accantonamento negativo di lire 260 miliardi per l'anno 1990 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dalle misure di razionalizzazione in materia di trasporti, per le quali e' all'esame del Parlamento apposito disegno di legge (atto Camera n. 4229); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. E' autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990. 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede a ripartire il contributo di cui al comma 1 tra le regioni a statuto ordinario, per le aziende di propria competenza esercenti pubblici servizi di trasporto di persone, e tra le aziende ferroviarie in concessione e le gestioni governative. 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni a statuto ordinario, per le aziende di propria competenza, e tra le aziende ferroviarie in concessione e le gestioni governative gli importi del concorso statale di cui al comma 2, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro-capite del personale dipendente delle aziende.