IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
continuita' e la regolarita' dei pubblici servizi di trasporto; 
  Visto l'articolo 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270; 
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, con la  quale  sono  stati
stanziati lire 450 miliardi per l'anno 1990, lire  910  miliardi  per
l'anno 1991 e lire 1.350 miliardi per l'anno 1992 come concorso dello
Stato negli  oneri  per  il  rinnovo  contrattuale  nel  settore  dei
pubblici trasporti, a fronte dell'accantonamento negativo di lire 260
miliardi per l'anno 1990 e per lire 300 miliardi per  ciascuno  degli
anni 1991 e 1992, derivante  dalle  misure  di  razionalizzazione  in
materia di trasporti,  per  le  quali  e'  all'esame  del  Parlamento
apposito disegno di legge (atto Camera n. 4229); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. E' autorizzato un primo concorso dello Stato  nel  finanziamento
degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale
collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella
misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990. 
  2. Il Ministro dei  trasporti,  con  proprio  decreto  adottato  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  provvede  a  ripartire  il
contributo di cui al comma 1 tra le regioni a statuto ordinario,  per
le aziende  di  propria  competenza  esercenti  pubblici  servizi  di
trasporto di persone, e tra le aziende ferroviarie in  concessione  e
le gestioni governative. 
  3. Il Ministro dei  trasporti,  con  proprio  decreto  adottato  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra
le regioni a statuto ordinario, per le aziende di propria competenza,
e tra le aziende ferroviarie in concessione e le gestioni governative
gli importi del concorso statale di cui al comma 2,  con  riferimento
alla  quota  di  incremento  retributivo  pro-capite  del   personale
dipendente delle aziende.