Art. 2. 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
determinato in  lire  190  miliardi  per  l'anno  1990,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   finanziario   1990,    all'uopo    utilizzando    l'apposito
accantonamento "Concorso dello  Stato  negli  oneri  per  il  rinnovo
contrattuale nel settore dei pubblici trasporti". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.