Art. 11 1. L'articolo 13 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Elettorato attivo). - 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni".
Nota all'art. 11: - Il comma 6 dell'art. 6 della legge n. 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) prevede che: "Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso".