Art. 11 
 
  1. L'articolo 13 della legge 8 maggio 1985, n. 205,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 13 (Elettorato attivo). - 1. Hanno diritto al voto i  cittadini
italiani iscritti negli schedari di  cui  all'articolo  6,  comma  6,
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano  residenti  da  almeno
sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi
del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la   disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni". 
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  comma  6  dell'art.  6  della  legge  n. 470/1988
          (Anagrafe e censimento degli italiani  all'estero)  prevede
          che: "Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate
          dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti
          a  norma  dell'art.  67  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la
          presentazione   delle  dichiarazioni  di  cui  al  presente
          articolo, gli  uffici  consolari  provvedono  ad  iscrivere
          d'ufficio  nei  predetti  schedari i cittadini italiani che
          non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei  quali  gli
          uffici  consolari  abbiano  conoscenza,  in base ai dati in
          loro possesso".