Art. 12 1. L'articolo 14 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Elenco degli elettori). - 1. Presso ogni ufficio consolare e' compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonche' la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore. 2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470. 3. L'elenco e' pubblico ed e' aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare. 4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni. 5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso".
Nota all'art. 12: - Per il testo del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 470/1988 si veda la nota all'art. 11. - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".