Art. 12 
 
  1. L'articolo 14 della legge 8 maggio 1985, n. 205,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 14 (Elenco degli elettori). - 1. Presso ogni ufficio  consolare
e' compilato un elenco degli  elettori,  ove  vengono  registrati  il
cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonche' la  data  di
assunzione  della  residenza  nel  territorio  della   circoscrizione
consolare di ciascun elettore. 
2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario  di  cui
all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470. 
3. L'elenco e' pubblico ed e' aggiornato periodicamente  dall'ufficio
consolare. 
4. Le iscrizioni si  chiudono  il  trentesimo  giorno  precedente  le
elezioni. 
5. Tuttavia i cittadini che  non  risultino  iscritti  negli  elenchi
possono comprovare il possesso dei requisiti di cui  all'articolo  13
mediante dichiarazione sostitutiva  resa  ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente  al  termine
di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della
votazione, davanti al presidente del seggio stesso". 
 
           Nota all'art. 12:
             -  Per  il  testo del comma 6 dell'art. 6 della legge n.
          470/1988 si veda la nota all'art. 11.
             -  La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme". Si trascrive il testo del relativo art. 2:
             "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la   residenza,   la
          cittadinanza,  il  godimento dei diritti politici, lo stato
          di celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza  in vita, la nascita del figlio, il decesso del
          coniuge, dell'ascendente o discendente, la  posizione  agli
          effetti  degli  obblighi  militari e l'iscrizione in albi o
          elenchi   tenuti   dalla   p.a.   sono    comprovati    con
          dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni.
             La   sottoscrizione   delle  dichiarazioni  deve  essere
          autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".