Art. 16 
 
  1. Lo svolgimento  delle  elezioni  per  il  rinnovo  dei  comitati
dell'emigrazione italiana e' rinviato rispetto  al  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge  17  gennaio  1990,  n.  5.  Le
elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991. 
  2. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana  restano  in
carica fino all'entrata in funzione di nuovi comitati. 
 
           Nota all'art. 16:
             -  Il  testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 5/1990
          (Rinvio  delle  elezioni  dei   comitati   dell'emigrazione
          italiana)  e' il seguente: "1. La data di svolgimento delle
          elezioni  per  il  rinnovo  dei  comitati  dell'emigrazione
          italiana  e'  rinviata  di  7  mesi  rispetto alla scadenza
          triennale indicata  nell'articolo  8,  primo  comma,  della
          legge 8 maggio 1985, n. 205".