Art. 16 1. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana e' rinviato rispetto al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1990, n. 5. Le elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991. 2. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione di nuovi comitati.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 5/1990 (Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana) e' il seguente: "1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana e' rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205".