Art. 3 1. L'articolo 2 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Compiti dei comitati degli italiani all'estero). - 1. Il comitato promuove - in collaborazione con l'autorita' consolare ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione - idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunita' italiana residente nella circoscrizione. 2. L'autorita' consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorita' consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunita'. 3. Il comitato inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi, il comitato segnala alla predetta autorita' consolare, affinche' vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscano i nostri connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorita' consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonche' sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle societa' di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana. 4. L'autorita' consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo. 5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorita' emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese".