Art. 3 
 
  1. L'articolo 2 della legge 8 maggio 1985, n.  205,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 2 (Compiti dei comitati degli italiani  all'estero).  -  1.  Il
comitato promuove - in collaborazione con  l'autorita'  consolare  ed
enti,   associazioni   e   comitati   operanti   nell'ambito    della
circoscrizione - idonee iniziative nelle materie attinenti alla  vita
sociale  e  culturale,  all'assistenza  sociale  e  scolastica,  alla
formazione professionale, alla ricreazione, allo sport  ed  al  tempo
libero della comunita' italiana residente nella circoscrizione. 
2. L'autorita' consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta
del comitato, riunioni congiunte tra l'autorita' consolare stessa  ed
il comitato per l'esame di iniziative e progetti  specifici  ritenuti
di particolare importanza per la comunita'. 
3. Il comitato inoltre, nell'ambito degli  ordinamenti  e  a  seconda
delle situazioni locali,  coopera  con  l'autorita'  consolare  nella
tutela dei diritti e degli  interessi  dei  cittadini  emigrati;  nel
rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e  dalle  norme
del diritto internazionale e comunitario,  con  particolare  riguardo
alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle
disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi,  il  comitato
segnala alla predetta autorita' consolare, affinche' vengano esperiti
tutti  gli  interventi  necessari,  le  eventuali  violazioni   delle
convenzioni e delle norme  internazionali  che  colpiscano  i  nostri
connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli  ordinamenti  del
Paese ospitante, collabora con l'autorita'  consolare,  mediante  una
idonea  azione  di  stimolo  e  di  informazione,   nella   vigilanza
sull'osservanza  dei  contratti  di  lavoro,  sulle   condizioni   di
sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative
e  sull'inserimento  dei  figli  degli  italiani   all'estero   nelle
strutture scolastiche locali, nonche' sull'effettiva attuazione delle
leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita,  a
favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo  e
del tempo libero, sia  per  favorire  la  migliore  integrazione  dei
nostri connazionali nelle societa' di accoglimento, sia per mantenere
i loro legami con la realta'  politica  e  culturale  italiana  e  la
diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana. 
4. L'autorita' consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte
e raccomandazioni sulle iniziative che  intende  intraprendere  nelle
materie di cui al presente articolo. 
5. Per l'attuazione dei compiti previsti  dal  presente  articolo,  i
comitati possono dotarsi  di  autonomi  e  differenziati  regolamenti
interni, in  relazione  alle  situazioni  locali  ed  alle  priorita'
emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la  materia  delle
spese di funzionamento di cui all'articolo 4  della  presente  legge,
compresi i rimborsi spese".