Art. 6 1. All'articolo 5 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'articolo 4, puo' essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni".
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 205/1985, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5 (Sede e segreteria). - Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede. La segreteria del comitato e' affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso. In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'art. 4, puo' essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni".