Art. 6 
 
  1. All'articolo 5 della legge 8 maggio 1985, n. 205,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
"In  deroga  al  disposto  del  secondo  periodo  del  quinto   comma
dell'articolo  4,  puo'  essere  utilizzato  personale  assunto   con
rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare  il  presidente
del comitato nello svolgimento delle sue funzioni". 
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  testo dell'art. 5 della citata legge n. 205/1985,
          cosi' come integrato dalla presente legge, e' il  seguente:
             "Art.  5  (Sede  e  segreteria).  - Il capo dell'ufficio
          consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana
          al reperimento della sede.
             La  segreteria  del  comitato  e'  affidata con incarico
          gratuito ad un membro del comitato stesso.
            In  deroga  al  disposto  del  secondo periodo del quinto
          comma dell'art. 4, puo' essere utilizzato personale assunto
          con  rapporto  di lavoro subordinato privato per coadiuvare
          il presidente del  comitato  nello  svolgimento  delle  sue
          funzioni".