Art. 15 
             (Sospensione o revoca delle autorizzazioni) 
 
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9  e  all'articolo  13  sono
soggette  a  sospensione  o  revoca  quando  vengano  a  cessare   le
condizioni prescritte per il rilascio. 
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9
sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri. 
3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di  cui  all'articolo
13 sono disposte  con  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri
sentito il CISD. 
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al  Comitato
consultivo di cui all'articolo 7. 
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977,  n.
227, e' estesa ai casi  di  revoca,  sospensione  o  mancata  proroga
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  13  non  imputabili  alla
volonta' dell'operatore. 
6.  La  revoca  o  la  sospensione  delle   autorizzazioni   di   cui
all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso  della
esecuzione  di  un  contratto,  si   devono   intendere,   ai   sensi
dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n.  277  come
cause non  dipendenti  da  inadempienze  contrattuali  dell'operatore
nazionale  agli  effetti  dell'escussione  di  fidejussioni  e  della
mancata  o   ritardata   restituzione   di   cauzioni,   depositi   o
anticipazioni prestati  o  costituiti  per  i  motivi  indicati  alla
lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge. 
7.  In  casi  eccezionali  il  CISD  puo'   temporaneamente   vietare
l'esportazione anche delle armi di  cui  all'articolo  1,  comma  11,
verso quei Paesi, di cui fornira' elenco al  Ministero  degli  affari
esteri,  per  i  quali  avra'  ritenuto  opportuno  adottare   misure
cautelative. 
8. Il divieto sara' rimosso dallo stesso CISD,  solo  quanto  saranno
cessate le cause che lo hanno determinato. 
 
          Nota all'art. 15: 
             -  La  legge   n.   227/1977   concerne:   "Disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle esportazioni di merci  e  servizi,  all'esecuzione  di
          lavori all'estero nonche'  alla  cooperazione  economica  e
          finanziaria  in  campo  internazionale".  Il  testo   degli
          articoli 14 e 15 e' cosi' formulato: 
             "Art. 14. - Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad
          assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti  rischi,
          cui sono esposti gli operatori nazionali: 
              1) mancata riscossione derivante da: 
                a) guerra,  anche  se  non  dichiarata,  rivoluzione,
          sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese
          diverso dall'Italia; 
                b) evento catastrofico,  quale  terremoto,  maremoto,
          eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si  verifichi
          in un Paese diverso dall'Italia; 
                c) moratoria di  pagamento  disposta  dallo  Stato  o
          dagli Stati per il cui tramite deve  essere  effettuato  il
          pagamento; 
                d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice; 
                e) atto o fatto di uno Stato o ente  pubblico  esteri
          che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto; 
              2)  mancata  riscossione  per  qualsiasi  ragione   non
          imputabile all'operatore nazionale, quando committente  sia
          uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero  un  privato  il
          cui pagamento sia garantito da uno Stato o da ente pubblico
          estero a cio' autorizzato; 
              3) sospensione, revoca di  commessa  o  mancato  ritiro
          delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero  1)
          del  presente  articolo,  ovvero  impossibilita'  di   dare
          esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi  degli
          eventi di cui  al  predetto  numero  1),  sia  a  causa  di
          disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a  causa  di
          atto unilaterale di risoluzione da  parte  del  committente
          nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico; 
              4) difficolta' di  trasferimenti  valutari  dall'estero
          che  comportino  ritardo   nella   riscossione   da   parte
          dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a
          quanto previsto contrattualmente; 
              5) distruzione,  danneggiamento,  in  dipendenza  degli
          eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente  numero
          1)   del   presente   articolo,   requisizione,   confisca,
          comportamento da parte dello Stato estero, che  impediscano
          la riesportazione o la libera  disponibilita'  di  prodotti
          costituiti in deposito ovvero esposti  in  mostre  o  fiere
          ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita;  di
          macchinari, attrezzature  e  mezzi  di  trasporto  dati  in
          locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti
          di cantiere; 
              6) escussione  di  fidejussioni,  mancata  o  ritardata
          restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di  cui
          alla lettera m) del  successivo  art.  15,  per  cause  non
          dipendenti  da  inadempienze  contrattuali   dell'operatore
          nazionale; 
              7)  nazionalizzazione,  espropriazione  senza  adeguato
          indennizzo,  confisca,  sequestro  a   danno   dell'impresa
          costituita all'estero  da  parte  dell'autorita'  straniera
          ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in  essere
          da parte della  stessa  autorita'  o  eventi  di  cui  alle
          lettere a) e b) del numero 1)  del  presente  articolo  che
          provochino una perdita o che impediscano definitivamente la
          prosecuzione    dell'attivita'    dell'impresa;     mancati
          trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale,  in
          dipendenza di atto arbitrario dell'autorita' straniera; 
              8)  aumenti  di  costi  di  produzione   derivanti   da
          circostanze  di  carattere  generale  sopravvenute  durante
          l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o
          la prestazione dei servizi, per contratti nei  quali  venga
          inserita la clausola totale o parziale di "prezzo fisso"; 
              9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto
          o di fatto del debitore privato estero; 
             10)  mancato  rimborso  di  finanziamenti  concessi   da
          aziende di credito  ad  operatori  nazionali  a  fronte  di
          esportazioni  di  merci  o  prestazione  di   servizi   che
          risultino coperte  da  garanzia  ai  sensi  della  presente
          legge; 
             11)  variazioni  del  corso  di  cambio  per   contratti
          stipulati in valuta estera; 
             12)  mancato  o  incompleto   ammortamento   dei   costi
          sostenuti per avviare o ampliare correnti di  esportazione,
          in dipendenza degli eventi di cui alle lettere a) e b)  del
          numero   1)    del    presente    articolo    nonche'    di
          nazionalizzazione,    espropriazione     senza     adeguato
          indennizzo, confisca,  sequestro  da  parte  dell'autorita'
          straniera, ovvero di altri  provvedimenti  o  comportamenti
          posti in essere da parte della stessa autorita'. Condizione
          per l'assicurazione di cui al presente punto 12), e' che  i
          costi suddetti risultino da un bilancio certificato da  una
          societa' di revisione autorizzata ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 
             Art. 15. - Le operazioni assicurabili sono le seguenti: 
               a) esportazioni di merci, relativamente ai  rischi  di
          cui ai numeri 1), 2),  3),  4),  5),  6),  8),  9)  ed  11)
          dell'art. 14; 
               b) prestazioni dei  servizi,  studi  e  progettazioni,
          relativamente ai rischi di cui ai numeri 1),  2),  3),  4),
          5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14; 
               c)  esecuzione   dei   lavori   all'estero   e   opere
          provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi  di
          cui ai numeri 1), 2),  3),  4),  5),  6),  8),  9)  ed  11)
          dell'art. 14; 
               d) depositi all'estero  per  la  vendita  di  prodotti
          nazionali e partecipazioni a  fiere  e  mostre  all'estero,
          relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'art. 14; 
               e)  investimenti  diretti  all'estero  costituiti   da
          apporto di  capitali  destinati  all'approvvigionamento  di
          materie prime o  diretti  a  consentire  l'acquisizione  di
          contratti di fornitura di beni e di  servizi,  investimenti
          diretti  all'estero   costituiti   da   apporti   di   beni
          strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti,  di  servizi
          di  progettazione,  di  direzione  lavori,  di  assistenza,
          gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi  di
          cui al numero 7) dell'art. 14; 
               f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e
          mezzi di trasporto,  relativamente  ai  rischi  di  cui  ai
          numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'art. 14; 
               g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali  di
          credito a medio e lungo termine di cui  all'art.  19  della
          legge 25 luglio 1952, n. 949, a  Stati  o  banche  centrali
          esteri, ad enti o  imprese  pubblici  o  privati  di  Paesi
          esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane
          o  attivita'  ad  esse  collegate,  esecuzione  di   studi,
          progettazioni e lavori, prestazione di  servizi  all'estero
          da parte di imprese nazionali, relativamente ai  rischi  di
          cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art. 14; 
               h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo
          art. 27  dal  Mediocredito  centrale  e  dagli  istituti  e
          sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di  cui
          all'art.  19  della  legge  25   luglio   1952,   n.   949,
          relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed  11)
          dell'art. 14; 
               i) linee  di  credito  a  breve  termine  concesse  da
          aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di
          credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi  e
          progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero
          da parte di imprese nazionali, relativamente ai  rischi  di
          cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 14; 
               l) finanziamenti a breve termine accordati da  aziende
          di credito ad operatori nazionali a fronte di  esportazioni
          di merci e prestazioni di servizi relativamente  ai  rischi
          di cui al numero 10) dell'art. 14; 
               m)  prestazioni  o   costituzioni   di   fidejussioni,
          cauzioni,  depositi,  anticipazioni   che   gli   operatori
          nazionali sono tenuti a prestare  o  costituire  all'estero
          onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati  o
          enti  esteri  ovvero  a  fronte  di  quote   di   pagamenti
          anticipati  ovvero  al  fine  della  buona  esecuzione  del
          contratto di fornitura, di  prestazione  di  servizi  o  di
          esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di  trattenute
          a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6)
          ed 11) dell'art. 14; 
               n) programmi di penetrazione commerciale  comprendenti
          studi di mercato, spese di dimostrazione e di  pubblicita',
          spese per la costituzione di depositi e  di  campionamenti,
          costi di rappresentanze  permanenti  all'estero  e  per  il
          funzionamento di uffici o filiali di vendita  e  di  centri
          assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita
          e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e  alle
          condizioni di cui al numero 12) dell'art. 14. 
             Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h)
          vengano concessi sotto  forma  di  assunzione  a  fermo  di
          titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca  centrale,
          ente   o   impresa   esteri,   beneficiari   del   credito,
          l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali
          di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della
          legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli,  in  tal
          modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro  portatori
          relativamente ai rischi da essa coperti".