Art. 17 (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) 1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle difesa, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.