Art. 19 Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri 1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento e' fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalita' di trasporto e sull'itinerario relativo, nonche' sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conversati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni. 2. Per le operazioni che prevedono la consegna "franco fabbrica" o "franco punto di partenza" gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente ai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalita' della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione. 3. Tale comunicazione dovra' essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato. .i2;