Art. 23 
                   (Falsita' nella documentazione) 
1. Chiunque, in una documentazione, prodotta ai sensi della  presente
legge, fornisce con  dolo  indicazioni  non  veritiere,  inerenti  al
rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo  13   per   il
ralativo   rinnovo,   e'   punito   nel   caso    abbia    conseguito
l'autorizzazione con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la  multa
da un decimo a tre decimi del valore del contratto. 
2.  Se  le  indicazioni   non   veritiere   sono   determinanti   per
l'ottenimento  della  iscrizione  nel  registro  nazionale   di   cui
all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma
5, si applica, salvo che il caso non costiuisca reato piu' grave,  la
pena della multa da 3 a 300 milioni di lire.