Art. 27 (Norme sull'attivita' bancaria) 1. Tutte le transazione bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dell'articolo 2, vanno notificate al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito della presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie. 3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.