Art. 6.
  1.  Per  i  rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche
che non risultino definiti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  non  si  da' luogo all'applicazione delle sanzioni e
degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n.  29,
e  successive  modificazioni,  nei  seguenti casi, da registrare agli
uffici che curano la tenuta del pubblico registro  automobilistico  e
degli  altri  registri  di immatricolazione per veicoli ed autoscafi,
alle seguenti condizioni:
    a)  passaggi  di proprieta' non registrati agli uffici indicati a
tutto il 31 dicembre 1989, a condizione  che  l'intestatario  produca
alternativamente:
    1)  atto  di  vendita  o,  in  mancanza,  foglio di assunzione di
responsabilita' rilasciato dall'acquirente;
    2) sentenza dell'autorita' giudiziaria;
    b) furti o sottrazione di veicoli per appropriazione indebita non
comunicati agli uffici indicati  a  tutto  il  31  dicembre  1989,  a
condizione   che   l'intestatario  fornisca  la  prova  dell'avvenuta
denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero agli organi di  pubblica
sicurezza;
    c)  cancellazioni  non richieste agli uffici indicati entro il 31
dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca la  prescritta
istanza  corredata,  in  caso  di mancato possesso delle targhe e dei
documenti di circolazione, della relativa  denuncia  agli  organi  di
pubblica sicurezza;
    d)  veicoli  ed  autoscafi  per i quali sia stata rilasciata alle
imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi la
procura  a vendere, o che siano stati ceduti alle stesse e rimasti in
giacenza a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario
produca dichiarazione autenticata del responsabile dell'impresa;
    e) esportazione di veicoli non comunicata agli uffici indicati, a
condizione che  l'intestatario  produca  attestazione  dell'autorita'
estera  o  italiana all'estero da cui risulti che il veicolo e' stato
reimmatricolato nello Stato di avvenuta esportazione.
  2.  Le  richieste  di  annotazione  riguardanti i casi indicati nel
comma 1 devono essere presentate al  competente  ufficio,  unitamente
alla   ricevuta  di  versamento  delle  tasse  automobilistiche,  con
modalita' e termini definiti con decreto del Ministro delle  finanze.
  3. Non si da' luogo al rimborso di somme comunque versate.
  4.   Sono   fatti   salvi  gli  effetti  derivanti  dagli  atti  di
trasferimento della proprieta' formati anteriormente alla data del 31
dicembre  1989  e  relativi  a  veicoli  assoggettati a radiazione di
ufficio  ai  sensi  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
successive  modificazioni,  a  condizione  che  i  predetti  atti  di
trasferimento  della  proprieta', ove non ancora prodotti al pubblico
registro automobilistico, siano a questo presentati, unitamente  alla
ricevuta   di   versamento   delle   tasse   automobilistiche,  senza
applicazione delle soprattasse e degli  interessi  di  mora  previsti
dalla  legge  26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, per
il periodo dovuto. Le soprattasse non  si  applicano  neppure  per  i
tributi  corrisposti  oltre  i  termini stabiliti prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 6:
             -  La  legge  n.  29/1961 reca: "Norme per la disciplina
          della riscossione dei carichi in  materia  di  tasse  e  di
          imposte  indirette sugli affari". Successivamente, la legge
          n. 147/1962 ne recava interpretazione autentica; e le leggi
          n.  130/1978  e  n.  67/1988  (Legge  finanziaria  1988) ne
          apportavano  modifiche  con  riguardo  alla  misura   degli
          interessi.
             -  La  radiazione  d'ufficio  e'  prevista  dall'art. 5,
          cinquantaquattresimo comma, del D.L. n.  953/1982,  il  cui
          testo e' il seguente:
             "(54) Per i veicoli e autoscafi per i quali non e' stato
          effettuato alcun pagamento di tassa di circolazione  per  i
          periodi  fissi  relativi  agli  anni successivi al 1977, la
          cancellazione dai pubblici registri e' operata d'ufficio se
          per  gli  stessi  veicoli e autoscafi non e' corrisposta la
          tassa dovuta per il 1983 entro il termine stabilito con  il
          decreto sopra indicato".