Art. 2. 
                       Modalita' di attuazione 
  1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo  1  il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme dirette a: 
    a) consentire agli  enti  creditizi  pubblici  di  effettuare  il
conferimento dell'azienda, anche ripartendolo  in  piu'  fasi,  e  di
continuare  eventualmente  l'esercizio  di  attivita'   residue.   Le
societa' per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire,  anche
in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda  o  di
un ramo di essa ad altra societa', nelle attivita'  svolte  dall'ente
conferente o trasformato; 
    b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti
creditizi prevedendo la convertibilita' delle quote di partecipazione
in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di  risparmio
e la facolta' del titolare di quote di natura mista di optare per  la
conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A  tal  fine  le
societa' per azioni di cui all'articolo 1, anche se  non  quotate  in
borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14
del  decreto-legge  8   aprile   1974,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga
la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio  emesse
in sede di conversione delle quote non  potra'  essere  aumentato.  I
termini e le condizioni del concambio dovranno essere  approvati  dal
Ministro del tesoro, sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. Le assemblee delle societa'  di
cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle
azioni di risparmio in azioni ordinarie; 
    c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i  conferimenti  di
cui all'articolo  1  e  specificamente  quelli  che  hanno  conferito
l'intera azienda. Ferma restando la disciplina  vigente  in  tema  di
organizzazione, lo statuto dovra' prevedere che oggetto dell'ente sia
la gestione di  partecipazioni  bancarie  e  finanziarie,  dirette  e
indirette, e  che  lo  scopo  si  ispiri  alle  finalita'  originarie
dell'ente. Lo statuto dovra' inoltre fissare i limiti per  l'acquisto
e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare,  che  la
cessione  di  azioni  delle  societa'  per  azioni   risultanti   dai
conferimenti dovra' essere approvata dal  Comitato  interministeriale
per il credito ed il risparmio, qualora l'ente  conferente  perda  il
controllo  della  maggioranza  delle  azioni  con  diritto  di   voto
nell'assemblea ordinaria  della  societa'  conferitaria.  Lo  statuto
potra', infine, prevedere  limitazioni  all'erogazione  degli  utili,
finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili  anche  per  la
sottoscrizione di aumenti di capitale; 
    d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza  del
controllo diretto o indiretto  di  enti  pubblici  sulla  maggioranza
delle azioni con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  delle
societa' per azioni di cui all'articolo 1. In  casi  eccezionali,  al
fine di rafforzare il sistema creditizio italiano,  la  sua  presenza
internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli  di
raggiungere dimensioni che ne accrescano  la  capacita'  competitiva,
per  finalita'   di   pubblico   interesse,   uno   speciale   regime
autorizzatorio  potra'  consentire  deroghe  al  suddetto   principio
subordinando le relative operazioni: 
    1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati,
di disposizioni volte a impedire che soggetti  individuali  o  gruppi
non   bancari   acquisiscano   posizioni   dominanti    e    comunque
pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio; 
    2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria; 
    3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione
alle competenti commissioni parlamentari; 
    e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al  fine
di assicurare trasparenza e congruita' applicando ad  essa  le  norme
sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato. 
  2. Il Governo  e'  altresi'  delegato  ad  emanare  norme  volte  a
disciplinare  l'alimentazione  della  base  sociale  delle  casse  di
risparmio costituite in forma associativa anche con modalita' diverse
dal metodo della cooptazione. In particolare  dovra'  prevedersi  che
l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche  mediante
soggetti designati da istituzioni  culturali,  da  enti  e  organismi
economico-professionali nonche' da enti locali territoriali. 
  3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "La richiesta di parere relativa al rinnovo di  un  mandato  in  un
ente pubblico che esercita attivita' creditizia o che, a  seguito  di
operazioni  di  conferimento  d'azienda,  detiene  partecipazioni  di
controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma  di
societa' per azioni  deve  contenere  una  relazione  sull'evoluzione
tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. 
La disposizione si applica anche per  il  passaggio  fra  cariche  di
presidente e vicepresidente nel medesimo ente  ovvero  fra  gli  enti
pubblici precedentemente indicati". 
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  n.  216/1974)  concernente
          "Disposizioni   relative   al   mercato   mobiliare  ed  al
          trattamento fiscale dei titoli azionari", e' il seguente:
             "Art.  14.  -  Le  societa' le cui azioni ordinarie sono
          quotate in borsa possono emettere azioni prive del  diritto
          di  voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel
          rimborso del capitale, per un ammontare che non superi,  in
          concorso  con  quello delle azioni con voto limitato emesse
          ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la meta' del
          capitale   sociale.   Tali   azioni   devono  contenere  la
          denominazione di 'azioni di  risparmio'  in  aggiunta  alle
          indicazioni   prescritte   dall'articolo  2354  del  codice
          civile.
             Le  azioni  di  risparmio possono essere emesse tanto in
          sede  di  aumento  del  capitale  sociale,  osservando   le
          disposizioni  dell'articolo  2441 del codice civile, quanto
          in sede di conversione di azioni gia' emesse,  ordinarie  o
          di   altra   categoria.  Il  diritto  alla  conversione  e'
          attribuito  ai  soci   con   deliberazione   dell'assemblea
          straordinaria,  che ne determina le condizioni e il periodo
          e le modalita' di esercizio.
             Le  azioni  di  risparmio  possono  essere al portatore,
          salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355  del
          codice  civile,  e  sono ammesse di diritto alla quotazione
          nelle borse in cui sono quotate le azioni  ordinarie  della
          societa'.
             Le  azioni  di  risparmio,  salvo  quanto  stabilito nei
          successivi commi  e  nell'articolo  15,  attribuiscono  gli
          stessi diritti delle azioni ordinarie.
             I  possessori  delle  azioni  di  risparmio non hanno il
          diritto di intervenire nelle assemblee della  societa'  ne'
          quello  di  richiederne  la  convocazione.  Della parte del
          capitale sociale rappresentata dalle  azioni  di  risparmio
          non   si   tiene   conto   ai   fini   della   costituzione
          dell'assemblea e della validita' delle  deliberazioni,  ne'
          per  il  calcolo  delle  aliquote  stabilite dagli articoli
          2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice
          civile.
             In  caso di aumento del capitale sociale i possessori di
          azioni di risparmio hanno diritto di  ricevere  in  opzione
          azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per
          la differenza, azioni ordinarie.
             Gli  amministratori  che  emettono  azioni  di risparmio
          senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono  puniti
          con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 4 della legge n. 14/1978
          (Norme per il controllo  parlamentare  sulle  nomine  negli
          enti  pubblici),  in  base a quanto disposto dalla presente
          legge, risulta il seguente:
             "Art.  4.  - La richiesta di parere da parte del Governo
          deve contenere l'esposizione della  procedura  seguita  per
          addivenire  all'indicazione  della  candidatura, dei motivi
          che  la   giustificano   secondo   criteri   di   capacita'
          professionale  dei  candidati  e  degli eventuali incarichi
          precedentemente  svolti  o  in  corso  di  svolgimento,  in
          relazione  ai  fini  ed  agli  indirizzi di gestione che si
          intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
            La  richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato
          in un ente pubblico che  esercita  attivita'  creditizia  o
          che,  a  seguito  di  operazioni di conferimento d'azienda,
          detiene partecipazioni di controllo,  anche  indirette,  in
          enti  creditizi  costituiti in forma di societa' per azioni
          deve  contenere  una  relazione   sull'evoluzione   tecnica
          dell'ente  pubblico  nel  periodo  di  durata  del  mandato
          scaduto.  La disposizione si applica anche per il passaggio
          fra  cariche  di  presidente  e vicepresidente nel medesimo
          ente  ovvero  fra   gli   enti   pubblici   precedentemente
          indicati".