Art. 2. Modalita' di attuazione 1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme dirette a: a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in piu' fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attivita' residue. Le societa' per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra societa', nelle attivita' svolte dall'ente conferente o trasformato; b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilita' delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facolta' del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le societa' per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potra' essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Le assemblee delle societa' di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovra' prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalita' originarie dell'ente. Lo statuto dovra' inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle societa' per azioni risultanti dai conferimenti dovra' essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della societa' conferitaria. Lo statuto potra', infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale; d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle societa' per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacita' competitiva, per finalita' di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potra' consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni: 1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio; 2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria; 3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari; e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruita' applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato. 2. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalita' diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovra' prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonche' da enti locali territoriali. 3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attivita' creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di societa' per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari", e' il seguente: "Art. 14. - Le societa' le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la meta' del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di 'azioni di risparmio' in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile. Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni gia' emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione e' attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalita' di esercizio. Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni ordinarie della societa'. Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie. I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della societa' ne' quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validita' delle deliberazioni, ne' per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie. Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni". - Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente: "Art. 4. - La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacita' professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attivita' creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di societa' per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".