Art. 3. 
                          Rapporti di lavoro 
  1. Ai dipendenti delle societa' per azioni di  cui  all'articolo  1
continueranno ad applicarsi le  disposizioni  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto
collettivo nazionale di categoria o fino alla  stipula  di  un  nuovo
contratto integrativo aziendale. 
  2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi  i  diritti  quesiti,
gli effetti di leggi speciali e quelli  rivenienti  dalla  originaria
natura pubblica dell'ente di appartenenza. 
  3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,  sentite  le
organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  del  settore
creditizio,  norme  dirette  a   disciplinare,   secondo   le   norme
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti
in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi  esclusi  o
esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  in  quanto   disciplinati,   rispettivamente,
dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486,  e
dalla legge 20 febbraio 1958, n.  55.  A  tal  fine  le  disposizioni
delegate dovranno: 
    a)    fissare    procedure    e     modalita'     dell'iscrizione
all'assicurazione  generale  obbligatoria.  In  particolare,   dovra'
essere previsto che  i  dipendenti  attuali  e  futuri  e  quelli  in
quiescenza  degli  enti  creditizi  pubblici  siano  complessivamente
iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e  che
il regime contributivo attualmente  a  carico  dei  lavoratori  possa
essere modificato solo per via  contrattuale.  Per  il  personale  in
quiescenza dovra'  essere  previsto  che  la  quota  di  pensione  di
pertinenza  della  gestione   speciale,   rispetto   al   trattamento
complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali
determinate secondo parametri medi di riferimento che  tengano  conto
delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi  aggiuntivi  per
l'ente  previdenziale,  l'equilibrio  finanziario  di  tale  gestione
dovra' essere garantito per i primi  venti  anni  dai  medesimi  enti
creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia  eventualmente
contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo; 
    b) prevedere che, a seguito di apposite  convenzioni  con  l'ente
previdenziale,  il  trattamento  pensionistico  continui  ad   essere
erogato per il tramite delle suddette societa' o enti; 
    c) stabilire procedure e modalita' con le quali i fondi  pensione
delle societa' od enti i cui dipendenti in servizio e  in  quiescenza
non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, 
mantenendo le attuali attivita' 
patrimoniali,  in  fondi  integrativi  gestiti  secondo  criteri   di
continuita',  mediante  modifiche  statutarie  ove  siano  dotati  di
autonoma personalita' giuridica. Ai  dipendenti  in  servizio  ed  in
quiescenza degli  enti  creditizi  pubblici  assoggettati  al  regime
esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior
favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico
complessivo  tra  pensione  della  gestione   speciale   e   pensione
integrativa pari a quello in essere alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge; 
    d) favorire eventuali  mobilita'  interaziendali  e  fronteggiare
situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). 
 
          Note all'art. 3:
             -  La  legge  n.  486/1895  reca  il  titolo  "Legge sui
          provvedimenti di finanza  e  di  tesoro".  Dell'allegato  T
          all'art. 39, concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi
          di Napoli e di Sicilia", si riporta  solamente  l'art.  11,
          relativo  alla  materia delle pensioni ed altri trattamenti
          per gli impiegati dei due Banchi:
             "Art.  11.  -  A  cominciare  dal  1›  gennaio  1896  le
          pensioni, gli assegni di disponibilita' e di aspettativa  e
          le  indennita'  di  missione e di trasferta degli impiegati
          dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni  vigenti
          per gli impiegati dello Stato.
             Gli  impiegati dei Banchi i quali, a termini delle norme
          attualmente vigenti, avranno al 1› gennaio 1896  acquistato
          il  diritto  al  riposo,  potranno  liquidare  la  pensione
          secondo le norme medesime, purche' presentino l'istanza pel
          collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.
             Sara'  del  pari  liquidata la pensione secondo le norme
          vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a  riposo
          per  disposizione  dei  consigli centrali d'amministrazione
          fino al 30 giugno 1896.
             Per  gli  impiegati dei Banchi in regolare servizio alla
          data della pubblicazione della presente legge, i quali  pur
          contando  20  anni di servizio non abbiano ancora acquisito
          il diritto al riposo, o non presentino la relativa  domanda
          prima  del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo
          d'autorita' nel  termine  medesimo,  la  proporzione  della
          pensione  allo stipendio sara' determinata sulla base delle
          norme attualmente vigenti pel  tempo  passato  in  servizio
          anteriormente  al  1›  gennaio  1896  e  delle disposizioni
          vigenti, per gli impiegati  dello  Stato,  ai  termini  del
          comma 1› del presente articolo, per il tempo posteriore, in
          ragione di tante quote per quanti sono gli anni di  servzio
          utili alla pensione al 1› gennaio 1896.
             Agli  impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento
          a riposo dietro loro domanda o  siano  collocati  a  riposo
          d'autorita' a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio
          incominciato varra', agli effetti della pensione, per  anno
          compiuto.
             Alle  controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le
          rispettive  amministrazioni  in  ordine  alla  liquidazione
          delle  pensioni  e' estesa la giurisdizione della corte dei
          conti.
             Nel  decreto  reale  da emanarsi a' termini dell'art. 39
          della  presente  legge  saranno  stabilite  le  norme   per
          l'applicazione  delle disposizioni transitorie contenute in
          questo   articolo,   tenendo   conto   delle   disposizioni
          attualmente  vigenti  per  la  liquidazione  delle pensioni
          tanto per gli impiegati del Banco  di  Napoli,  quanto  per
          quelli del Banco di Sicilia".
             -  La  legge  n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del
          trattamento  di  riversibilita'  ed  altre  provvidenze  in
          favore  dei  pensionati dell'assicurazione obbligatoria per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti".