Art. 4. 
             Ricapitalizzazione degli istituti di credito 
                         di diritto pubblico 
  1. E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva
di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990,  lire  367
miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi  nel
1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in  conformita'  a
quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore  di  istituti  di
credito di diritto pubblico. 
  2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme  per
la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito
di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali
connesse  alla  riorganizzazione  e  allo  sviluppo  degli  stessi  e
dell'attuazione  delle  linee  direttive  indicate  nel  decreto  del
Ministro del  tesoro  emanato  in  data  27  luglio  1981,  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981,  n.  23,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981. Dovra' prevedersi
che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti
destinatari,  apposite  riserve  denominate  con   riferimento   alla
presente legge e da utilizzare entro due anni per la  costituzione  o
l'aumento di capitale delle societa' per azioni di  cui  all'articolo
1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro  dello
Stato. 
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
determinato in lire  297  miliardi  per  l'anno  1990,  in  lire  367
miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1990,
all'uopo  utilizzando  parte  dell'accantonamento  "Partecipazione  a
banche e fondi nazionali ed internazionali". 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Nota all'art. 4:
             -   Il   testo   dell'art.  2  della  legge  n.  23/1981
          (Conferimenti al  capitale  e  al  fondo  di  dotazione  di
          istituti   ed   enti   di   credito  di  diritto  pubblico;
          modificazioni  alla  legge  11   aprile   1953,   n.   298,
          concernente lo sviluppo dell'attivita' creditizia nel campo
          industriale nell'Italia meridionale  ed  insulare;  fusione
          per  incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese
          di pubblica utilita' nel Consorzio di credito per le  opere
          pubbliche) e' il seguente:
             "Art.  2.  - E' autorizzata la spesa complessiva di lire
          208,3 miliardi da iscrivere nello stato di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro,  ripartito  in  ragione  di lire 81
          miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981
          e  di  lire  41,3  miliardi  nell'anno 1982, per effettuare
          conferimenti in favore dei seguenti  istituti  di  credito,
          per gli importi per ciascuno di essi indicati:
              Banco  di  Napoli:  lire 141,3 miliardi, di cui lire 56
          miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981  e
          lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;
              Banco  di  Sicilia:  lire  42  miliardi, di cui lire 15
          miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981  e
          lire 7 miliardi nell'anno 1982;
              Banco  di  Sardegna:  lire  25 miliardi, di cui lire 10
          miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981  e
          lire 5 miliardi nell'anno 1982.
             Il  Banco  di  Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di
          Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi  del
          comma  precedente,  in  tutto  o  in  parte, ad aumento dei
          rispettivi capitali di fondazione  e  fondi  di  dotazione,
          secondo  quanto sara' disposto con decreti del Ministro del
          tesoro,  sentito  il  Comitato  interministeriale  per   il
          credito  ed  il  risparmio.  Con gli stessi decreti saranno
          approvate  le  necessarie  modifiche  da  apportarsi   agli
          statuti dei banchi predetti, nonche' le linee direttive, da
          rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e
          rendere  piu' razionali gli statuti dei banchi meridionali.
             Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi
          fondi di riserva speciale a copertura dei  rischi  inerenti
          alle   operazioni   di  credito  effettuate  ai  sensi  dei
          rispettivi statuti".