Art. 5. 
                   Vigilanza sul gruppo creditizio 
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,  a  fini  di
vigilanza, norme dirette a: 
    a) definire gli elementi che identificano  il  gruppo  creditizio
annettendo,  a  tal  fine,   rilevanza   determinante   alla   natura
finanziaria  o  strumentale  dell'attivita'  svolta  dalle   societa'
componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti  attivita'
creditizia  in  posizione  di  controllanti  o  di  controllati.   In
particolare, quando uno o piu' enti creditizi siano in  posizione  di
controllati, la qualificazione di gruppo creditizio  ricorre  se  gli
enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale  pari
o superiore all'uno per cento  dei  depositi  o  degli  impieghi  con
clientela ovvero se l'attivo del gruppo  sia  comunque  rappresentato
almeno per la meta'  da  attivita'  riferibili  agli  enti  creditizi
appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate  stabiliranno
altresi' in presenza di quali condizioni si presume  l'esistenza  del
controllo di fatto e i criteri che dovranno  essere  seguiti  per  la
conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle
holding  finanziarie,  tutti  i  componenti   del   gruppo   dovranno
esercitare,  almeno  prevalentemente,  una  o  piu'  delle  attivita'
indicate nell'elenco allegato alla seconda  direttiva  del  Consiglio
delle Comunita' europee  n.  89/646/CEE  del  15  dicembre  1989,  in
materia creditizia; 
    b) istituire presso la Banca d'Italia un  apposito  albo  in  cui
devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e
prevedere altre forme di pubblicita'; 
    c)  fissare,  fatta  comunque  salva  la   specifica   disciplina
dell'attivita' bancaria,  i  criteri  per  individuare  l'ambito  del
gruppo creditizio e la societa' capogruppo, che dovra' essere un ente
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e
sara' sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d),  e
i poteri di direzione che la capogruppo  dovra'  esercitare  ai  fini
della vigilanza bancaria; 
    d)  realizzare,  con  riferimento   al   gruppo,   la   vigilanza
consolidata di ordine  informativo,  regolamentare  e  di  disciplina
delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca  d'Italia  provvedera'
a: richiedere informazioni; impartire, in conformita' alle  direttive
del Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio,
nell'interesse   della   stabilita'   del   gruppo   e    a    tutela
dell'intermediazione creditizia,  istruzioni  aventi  ad  oggetto  la
situazione e l'attivita' del gruppo complessivamente considerato o di
suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale
e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed  ispezioni.
Al medesimo fine  dovra'  inoltre  stabilirsi  una  disciplina  delle
situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei
singoli soggetti e  della  trasparenza  delle  operazioni,  contempli
specifiche norme volte  a  coordinare  le  procedure  coattive  delle
societa' o enti appartenenti  ad  un  medesimo  gruppo  bancario.  In
particolare dovra' disporsi che: 
    1) quando ricorrano situazioni di crisi  circoscritte  a  singoli
partecipanti al gruppo, gli stessi restano  soggetti  alle  procedure
coattive loro proprie; 
    2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano  le  procedure
di   amministrazione   straordinaria   e   di   liquidazione   coatta
amministrativa secondo le norme  del  regio  decreto-legge  12  marzo
1936, n. 375, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  marzo
1938,  n.  141,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   con
esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti
gia' dichiarati per le altre  societa'  del  gruppo.  I  procedimenti
giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle  procedure  e
quelli riguardanti i  rapporti  intragruppo  saranno  assegnati  alla
competenza di un unico tribunale; 
    3) qualora  una  societa'  del  gruppo  sia  interessata  da  una
situazione di  crisi  che  ha  dato  luogo  all'applicazione  di  una
procedura coattiva e che puo' alterare in modo grave l'equilibrio del
gruppo nel suo complesso, le autorita'  creditizie  possono  comunque
sottoporre  la   capogruppo   alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria; 
    4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta
per la capogruppo, e' applicabile anche alle societa' del gruppo  per
le quali ne ricorrano i presupposti; 
    5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno
facolta' di procedere alla sostituzione  degli  amministratori  delle
societa' appartenenti al  gruppo  in  funzione  del  mutamento  degli
indirizzi gestionali; 
    6)  gli  organi  delle  procedure  riguardanti  societa'  o  enti
appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere  formati  dai
medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni  inerenti  ai
rapporti tra le procedure stesse; 
    e)  prevedere  che  i   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo nelle societa' o enti  facenti
parte di un  gruppo  creditizio  ed  esercenti  una  delle  attivita'
finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114,
debbano possedere requisiti di esperienza  ed  onorabilita'  adeguati
alla carica da rivestire ed all'attivita' da svolgere. 
  2. Alle societa' capogruppo individuate ai sensi della  lettera  c)
del comma  1  ed  ai  partecipanti  al  capitale  delle  medesime  si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge
4  giugno  1985,  n.  281.  Nei  confronti   delle   altre   societa'
appartenenti al gruppo creditizio  e  dei  partecipanti  alle  stesse
vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di  cui  all'articolo
10 della  medesima  legge.  Alle  omissioni  delle  comunicazioni  si
applica l'articolo 11 della  medesima  legge.  Agli  esponenti  delle
societa' appartenenti al gruppo creditizio  si  applicano,  altresi',
gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114.  Per
le infrazioni alle norme delegate di cui  al  comma  1  del  presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89
e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e  successive
modificazioni e integrazioni.