Art. 5. Vigilanza sul gruppo creditizio 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a: a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attivita' svolta dalle societa' componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attivita' creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o piu' enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la meta' da attivita' riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresi' in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle holding finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o piu' delle attivita' indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia; b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicita'; c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attivita' bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la societa' capogruppo, che dovra' essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sara' sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovra' esercitare ai fini della vigilanza bancaria; d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' a: richiedere informazioni; impartire, in conformita' alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilita' del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attivita' del gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovra' inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempli specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle societa' o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovra' disporsi che: 1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie; 2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti gia' dichiarati per le altre societa' del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale; 3) qualora una societa' del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che puo' alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorita' creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria; 4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta per la capogruppo, e' applicabile anche alle societa' del gruppo per le quali ne ricorrano i presupposti; 5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facolta' di procedere alla sostituzione degli amministratori delle societa' appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali; 6) gli organi delle procedure riguardanti societa' o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse; e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attivita' finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilita' adeguati alla carica da rivestire ed all'attivita' da svolgere. 2. Alle societa' capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle societa' appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresi', gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.