Art. 6. 
                   Emanazione delle norme delegate 
  1. Le norme delegate di cui agli articoli  2,  3,  4  e  5  saranno
emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti aventi valore di  legge  ordinaria,  su
proposta   del   Ministro   del   tesoro,   sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, previo  parere,  da
esprimersi entro trenta  giorni  dalla  richiesta,  delle  competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3  dovranno  essere
emanate su proposta del  Ministro  del  tesoro  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
 
          Note all'art. 6:
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  114/1986
          (Controllo  delle  partecipazioni  bancarie  in  attuazione
          delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di
          vigilanza su base consolidata degli enti creditizi)  e'  il
          seguente:
             "Art.  1  (Obblighi di comunicazione). - 1. Fermo quanto
          disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge
          12   marzo   1936,   n.   375,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,   e
          successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14
          della legge 10 febbraio 1981,  n.  23,  la  Banca  d'Italia
          richiede  la  trasmissione di situazioni e dati consolidati
          alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio
          e  lungo  termine  sottoposti  alla  propria  vigilanza che
          posseggono,  anche  attraverso   societa'   controllate   o
          fiduciarie  ovvero comunque attraverso soggetti interposti,
          partecipazioni in societa' o enti, aventi sedi in Italia  o
          all'estero,  esercenti attivita' creditizia, ovvero, in via
          esclusiva o principale, attivita'  finanziaria  consistente
          nella  concessione  di  finanziamenti,  sotto  ogni  forma,
          nell'assunzione  di  partecipazioni,  nella  compravendita,
          possesso,  gestione  o collocamento di valori mobiliari. Le
          modalita' e i termini per la trasmissione delle  situazioni
          e  dei  dati  consolidati  sono  determinati  dal  Comitato
          interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio  che
          stabilisce   altresi'   la   misura   della  partecipazione
          rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potra'  essere
          inferiore   al  25  per  cento,  salvo  che  non  ricorrano
          situazioni di controllo ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice civile.
             2.  Le  societa'  e  gli  enti  con  sede  in Italia che
          esercitano attivita' creditizia e finanziaria,  di  cui  al
          comma  1,  ed  il  cui capitale sia posseduto direttamente,
          ovvero  attraverso  societa'  controllate  o  fiduciarie  o
          comunque   attraverso  soggetti  interposti,  nella  misura
          stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed  istituti  di
          credito  sottoposti  alla  vigilanza  della Banca d'Italia,
          devono fornire alle aziende ed agli  istituti  suddetti  le
          informazioni  necessarie  per  consentire il consolidamento
          nei modi e nei termini stabiliti dalle autorita' competenti
          ad esercitare la vigilanza su base consolidata.
             3.  Le  societa'  e  gli  enti  con  sede  in Italia che
          esercitano attivita' creditizia e finanziaria,  di  cui  al
          comma  1,  ed  il  cui capitale sia posseduto direttamente,
          ovvero  attraverso  societa'  controllate  o  fiduciarie  o
          comunque   attraverso  soggetti  interposti,  nella  misura
          stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed  istituti  di
          credito   aventi   sede  in  altro  Stato  della  Comunita'
          economica europea, debbono  fornire  alle  aziende  e  agli
          istituti  suddetti le informazioni di cui al comma secondo.
             4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli
          31 e 42 del regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,
          convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
          1938, n. 141, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          nonche'  ai  sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio
          1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli
          istituti  di  credito  a  medio  e  lungo termine, la Banca
          d'Italia puo' richiedere alle societa' ed agli enti di  cui
          ai  commi  2  e  3,  ancorche'  non  soggetti  alla propria
          vigilanza,  la  trasmissione  anche  periodica  di  dati  e
          notizie  nonche' la certificazione dello stato patrimoniale
          e del conto dei profitti e delle perdite.
             5.  Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati
          e  delle  notizie  richiesti  nonche'  delle   informazioni
          fornite  per  il  consolidamento,  la  Banca  d'Italia puo'
          eseguire ispezioni presso le societa' e gli enti di cui  ai
          commi  2  e  3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero
          richiedere  che  tale   verifica   sia   effettuata   dalle
          competenti autorita' di controllo o di vigilanza.
             6.  La  Banca  d'Italia  puo' altresi' consentire che la
          verifica delle informazioni fornite dalle societa' e  dagli
          enti  di  cui  al  comma  3 sia effettuata dalle competenti
          autorita' di  vigilanza  degli  altri  Stati  membri  della
          Comunita'  economica  europea  che  ne  facciano  richiesta
          ovvero da un  revisore  o  da  un  esperto  indicati  dalle
          predette autorita'".
             - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985
          (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione  nazionale
          per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
          soci delle societa' con azioni quotate  in  borsa  e  delle
          societa'   per   azioni  esercenti  il  credito;  norme  di
          attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e  82/121  in
          materia  di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per
          la tutela del risparmio) e' il seguente:
             "Art.  9. - Chiunque partecipa in una societa' esercente
          attivita' bancaria in misura superiore al 2 per  cento  del
          capitale  di  questa, deve darne comunicazione scritta alla
          societa' stessa e alla Banca d'Italia entro  trenta  giorni
          da  quello  in  cui  la partecipazione ha superato il detto
          limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione
          devono  essere  comunicate entro trenta giorni da quello in
          cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha  superato
          la  meta' della percentuale stabilita o da quello in cui la
          partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa.
             Ai  fini  del  calcolo della percentuale di cui al comma
          precedente, per capitale della societa' si  intende  quello
          sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun
          socio e' determinata senza tenere conto delle azioni  prive
          del  diritto di voto o per le quali il socio sia privato di
          tale diritto; si tiene conto anche delle  azioni  possedute
          indirettamente  per il tramite di societa' controllate o di
          societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' delle
          azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso
          di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene
          conto   tanto   nei   confronti   del   riportato  che  del
          riportatore.
             Le  comunicazioni  vengono  redatte  in  conformita'  ad
          apposito modello approvato con  deliberazione  della  Banca
          d'Italia  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica.   Devono   in   ogni   caso   risultare   dalle
          comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
              1)   la   data   ed   il   titolo  dell'acquisto  della
          partecipazione o dell'aumento  o  della  diminuzione  della
          stessa;
              2)  il  numero e il valore nominale e percentuale delle
          azioni;
              3)  il  numero  di azioni possedute indirettamente, con
          l'indicazione delle societa'  controllate  o  fiduciarie  e
          delle  persone  interposte,  nonche' di quelle possedute in
          pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di
          riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto
          di voto; nelle comunicazioni fatte da  societa'  fiduciarie
          devono  essere  inoltre  indicati gli effettivi proprietari
          delle azioni.
             Le  comunicazioni  si considerano eseguite nel giorno in
          cui  sono  state   consegnate   o   spedite   per   lettera
          raccomandata.
             Il  diritto  di voto inerente alle azioni o quote per le
          quali sia stata omessa la  comunicazione  non  puo'  essere
          esercitato.  In  caso  di  inosservanza la deliberazione e'
          impugnabile a norma dell'articolo 2377  del  codice  civile
          se,  senza  il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi
          dalla votazione, non si  sarebbe  raggiunta  la  necessaria
          maggioranza.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche
          dalla Banca  d'Italia  entro  sei  mesi  dalla  data  della
          deliberazione  ovvero,  se  questa e' soggetta a iscrizione
          nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
             Le  azioni  per le quali, a norma del presente articolo,
          non  puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto   sono
          computate    ai    fini    della    regolare   costituzione
          dell'assemblea.
             E'    salva    l'applicazione    dell'articolo   5   del
          decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito  in  legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7 giugno 1974, n. 216, e
          successive modificazioni e integrazioni, in  aggiunta  alle
          disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.
             Art.   10.   -  Fatto  salvo  l'articolo  31  del  regio
          decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito  in  legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7  marzo 1938, n. 141, e
          successive modificazioni e integrazioni, la Banca  d'Italia
          puo'  richiedere alle societa' esercenti attivita' bancaria
          e alle  societa'  ed  enti  di  qualsiasi  natura,  che  vi
          partecipano  direttamente o attraverso societa' controllate
          o   fiduciarie   ovvero   attraverso   soggetti    comunque
          interposti,  l'indicazione  nominativa  dei soci secondo le
          risultanze  del  libro  dei   soci,   delle   comunicazioni
          ricevute,  di altri dati a loro disposizione. Puo' altresi'
          richiedere  agli  amministratori  una  dichiarazione  sulle
          societa'  ed  enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359
          del codice civile.
             Le  societa'  fiduciarie che abbiano intestato a proprio
          nome azioni o quote di societa' appartenenti a  terzi  sono
          tenute  a  comunicare  alla  Banca  d'Italia,  se questa lo
          richieda, le generalita' dei fiducianti.
             Le  notizie  di  cui  ai precedenti commi possono essere
          richieste anche a societa' ed enti stranieri.
             La  Banca  d'Italia informa la Commissione nazionale per
          le societa' e la  borsa  delle  richieste  che  interessano
          societa' ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle
          negoziazioni nel mercato ristretto".
             Il  testo  del  comma  1 dell'art. 3 e dell'art. 4 della
          legge n.  114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie
          in  attuazione  della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno
          1983 in tema di vigilanza su base  consolidata  degli  enti
          creditizi) e' il seguente:
             "Art. 3 (Inottemperanza agli obblighi di comunicazione).
          - 1. Gli amministratori, i sindaci e i  direttori  generali
          delle  aziende  e  degli  istituti  di credito sottoposti a
          vigilanza della Banca d'Italia, nonche'  delle  societa'  e
          degli  enti  di  cui all'articolo 1, aventi sede in Italia,
          che  non  ottemperano   agli   obblighi   derivanti   dalle
          disposizioni  del  medesimo  articolo,  sono puniti a norma
          dell'articolo  87,  primo  comma,  lettera  a),  del  regio
          decreto-legge  12  marzo 1936, n. 375, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 7  marzo  1938,  n.  141,  e
          successive  modificazioni  e integrazioni. Si osservano, in
          quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90
          del suddetto regio decreto-legge n. 375.
             (Omissis)".
            "Art.   4   (Falsita'  nelle  comunicazioni).  -  1.  Gli
          amministratori,  i   direttori   generali,   i   commissari
          straordinari,  i  commissari  liquidatori, i liquidatori, i
          sindaci,  i  membri  dei  comitati  di  sorveglianza  delle
          aziende  e  degli  istituti  di  credito,  i  quali,  nelle
          comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono  fatti
          non  rispondenti  al vero sulle condizioni economiche delle
          aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto  o
          in  parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di
          ostacolare l'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,  sono
          puniti  con  la  reclusione  da  uno a cinque anni e con la
          multa da lire due milioni a venti milioni.
             2.   Gli   amministratori,   i   direttori  generali,  i
          commissari  straordinari,  i  commissari   liquidatori,   i
          liquidatori,   i   sindaci,   i   membri  dei  comitati  di
          sorveglianza  delle  societa'  e   degli   enti   esercenti
          attivita' finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in
          Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal  medesimo
          articolo  1,  espongono fatti non rispondenti al vero sulle
          condizioni economiche delle societa' ed  enti  medesimi,  o
          nascondono  in  tutto  o  in  parte  fatti  concernenti  le
          condizioni stesse al fine di  ostacolare  l'esercizo  delle
          funzioni  di vigilanza della Banca d'Italia, sono punti con
          le pene di cui al comma 1.
             La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
          inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei  decreti
          della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque
          spetti di osservarla e di farla osservare come legge  dello
          Stato".