Art. 7. 
                            Norme fiscali 
  1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati  a
norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e  catastali
si applicano nella misura dell'uno per mille e  sino  ad  un  importo
massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai  fini  dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti  non
si considerano atti di alienazione e  si  applicano  le  disposizioni
degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma,
del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  643,
e successive modificazioni. 
  2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati
a norma dell'articolo 1 non costituiscono  realizzo  di  plusvalenze,
comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La
eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute  e  l'ultimo
valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte
non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a  quando
non sia  stata  realizzata  o  distribuita.  I  beni  ricevuti  dalla
societa'  sono  valutati  fiscalmente  in  base   all'ultimo   valore
riconosciuto ai predetti fini e le  relative  quote  di  ammortamento
sono ammesse in deduzione fino a  concorrenza  dell'originario  costo
non ammortizzato alla data del  conferimento;  non  sono  ammesse  in
deduzione quote di ammortamento del  valore  di  avviamento  iscritte
nell'attivo  del  bilancio   della   societa'   in   dipendenza   del
conferimento. Ove, a  seguito  dei  conferimenti,  le  aziende  o  le
partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori  a
quelli di  cui  al  periodo  precedente  deve  essere  allegato  alla
dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i
dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente  riconosciuti;  con
decreto del Ministro delle  finanze  si  provvedera',  entro  novanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
stabilire  le  caratteristiche  di  tale  prospetto.  Nel   caso   di
operazioni che nel loro complesso soddisfino  le  condizioni  di  cui
all'articolo 1, ripartite in piu'  fasi  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si  applicano
anche ai conferimenti ed  alle  cessioni  di  azioni  rivenienti  dai
conferimenti  di  azienda  effettuati  nell'ambito  di  un   unitario
programma approvato a norma dello stesso  articolo  1,  per  i  quali
permane il regime di sospensione d'imposta. 
  3. Nella determinazione del reddito  imponibile  delle  aziende  ed
istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge  12
marzo 1936, n. 375, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
marzo 1938,  n.  141,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
risultanti da operazioni di fusione, nonche'  di  quelli  destinatari
dei  conferimenti,   sempre   che   diano   luogo   a   fenomeni   di
concentrazione,  sono  ammessi   in   deduzione   per   cinque   anni
consecutivi,  a  partire  da  quello  in   cui   viene   perfezionata
l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una  speciale  riserva
denominata con riferimento alla presente legge. Detti  accantonamenti
possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite
massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della
differenza tra la consistenza  degli  impieghi  e  dei  depositi  con
clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del  quale
sono state eseguite le operazioni e  l'analogo  aggregato  risultante
dall'ultimo bilancio del maggiore  degli  enti  creditizi  che  hanno
partecipato alla fusione  ovvero  alle  operazioni  di  conferimento.
L'accantonamento annuale non potra' comunque eccedere  un  terzo  del
limite  massimo  complessivo  consentito  per  l'intero  quinquennio.
L'utilizzo  e  la   distribuzione   della   speciale   riserva   sono
disciplinati dalle norme contenute nell'articolo  6,  ultimo  periodo
del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e  terzo
comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui
all'articolo 11- ter, comma 7, della legge 5  agosto  1978,  n.  468,
come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.  362,  fermi
restando i vincoli di cui ai commi  5  e  6  dell'articolo  11  della
stessa legge n. 468 del 1978. 
  4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi  natura
societaria, che siano autorizzate dalla  Banca  d'Italia  secondo  le
direttive  del  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli
aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1. 
  5. Alle operazioni di conferimento  effettuate  da  enti  creditizi
aventi natura societaria al fine di costituire un  gruppo  creditizio
ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 2. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  si  applicano  agli
atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 luglio 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Note all'articolo 7: 
             - Il testo del 2› comma  dell'art.  3  e  del  7›  comma
          dell'art.   6   del   D.P.R.   n.   643/1972   (Istituzione
          dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore   degli
          immobili) e' il seguente: 
             "Art. 3, 2› comma. -  L'imposta  di  cui  al  precedente
          comma si applica a decorrere dal  1›  gennaio  del  secondo
          anno successivo a quello di entrata in vigore del  presente
          decreto". 
             "Art.  6,  7›  comma.  -  In   caso   di   utilizzazione
          edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la
          determinazione  dell'incremento  imponibile   si   effettua
          sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino
          all'inizio della costruzione e l'incremento di  valore  del
          fabbricato verificatosi tra la data  di  ultimazione  della
          costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del
          compimento del decennio". 
             -  Il  testo  dell'art.  5  del   R.D.L.   n.   375/1936
          (Disposizioni  per  la  difesa  del  risparmio  e  per   la
          disciplina  della  funzione  creditizia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 141/1938, e' il seguente: 
             "Art. 5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla  raccolta
          di risparmio a breve termine si attua in confronto: 
               a) degli Istituti di credito  di  diritto  pubblico  e
          delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4; 
               b) delle Banche  ed  aziende  di  credito  in  genere,
          comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi
          a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o
          sotto qualsiasi forma  e  denominazione,  ivi  comprese  le
          Banche cooperative popolari; 
               c) delle filiali esistenti nel  regno  di  aziende  di
          credito straniere; 
               d) delle Casse di risparmio; 
               e) dei Monti di pegni; 
               f) delle Casse rurali ed agrarie. 
             Il controllo disposto dal  presente  articolo  si  attua
          secondo le norme contenute  nel  titolo  V  della  presente
          legge. 
             Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente
          articolo sono indicati in  appresso  complessivamente  come
          "aziende di credito". 
             - Il testo degli articoli 6, 1› e 2› comma, e 8, 1›,  2›
          e 3› comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione  monetaria
          dei beni e del  capitale  delle  imprese;  disposizioni  in
          materia  di  imposta  locale  sui  redditi  concernenti  le
          piccole imprese; norme relative alle banche popolari,  alle
          societa'  per   azioni   ed   alle   cooperative,   nonche'
          disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti
          interbancari, e' il seguente: 
             "Art. 6, 1› e 2› comma.  -  I  saldi  attivi  risultanti
          dalle  rivalutazioni  eseguite  ai  sensi  degli   articoli
          precedenti, ove non vengano imputati  al  capitale,  devono
          essere accantonati in una speciale riserva,  designata  con
          riferimento alla presente legge,  con  esclusione  di  ogni
          diversa utilizzazione. La riserva, ove non  venga  imputata
          al capitale, puo' essere ridotta soltanto con  l'osservanza
          delle disposizioni dei commi secondo e terzo  dell'articolo
          2445 del codice civile. 
             In caso di utilizzazione della riserva di  rivalutazione
          a  copertura  di  perdite  non  si  puo'   fare   luogo   a
          distribuzione di utili fino a  quando  la  riserva  non  e'
          reintegrata,  o  ridotta  in  misura   corrispondente   con
          deliberazione    dell'assemblea     straordinaria     senza
          l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo  e  terzo
          dell'articolo 2445 del codice civile.  La  disposizione  si
          applica anche alle riserve di  rivalutazione  monetaria  di
          cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576". 
             "Art. 8, 1›, 2› e 3› comma. - I saldi attivi  risultanti
          dalle  rivalutazioni  eseguite  ai  sensi  degli   articoli
          precedenti non concorrono a formare il  reddito  imponibile
          della societa' o dell'ente. 
             Se i saldi  attivi  vengono  attribuiti  ai  soci  o  ai
          partecipanti mediante riduzione della riserva prevista  dal
          primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante  riduzione  del
          capitale sociale o del fondo di dotazione  o  patrimoniale,
          le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono  a
          formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente  e
          il reddito imponibile dei soci o partecipanti. 
             Ai  fini  del  comma  precedente  si  considera  che  le
          riduzioni del  capitale  deliberate  dopo  l'imputazione  a
          capitale delle riserve di  rivalutazione,  comprese  quelle
          gia' iscritte in bilancio a norma di  precedenti  leggi  di
          rivalutazione monetaria,  abbiano  anzitutto  per  oggetto,
          fino al corrispondente ammontare,  la  parte  del  capitale
          formata con l'imputazione di tali riserve". 
             Per quanto concerne l'art. 8 si e'  ritenuto  opportuno,
          per una migliore comprensione, riportare anche il 1› comma,
          non citato dalla presente legge (n.d.r.). 
             - Il testo del comma 7 dell'art. 11- ter della legge  n.
          468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita'  generale
          dello  Stato  in  materia  di  bilancio,  come  da   ultimo
          modificata dalla legge n. 362/1988  (Norme  in  materia  di
          bilancio e di contabilita' dello Stato) e' il seguente: 
             "7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
          di entrate indicate dalle  medesime  leggi  al  fine  della
          copertura  finanziaria,  il  Ministro  competente  ne   da'
          notizia  tempestivamente  al  Ministro   del   tesoro   che
          riferisce al Parlamento con propria relazione e  assume  le
          conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri". 
             - Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 11 della  legge  n.
          468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita'  generale
          dello  Stato  in  materia  di  bilancio),  come  da  ultimo
          modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in  materia
          di bilancio e di contabilita' dello Stato), e' il seguente: 
             "5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma,  della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove  finalizzazioni  nette   da   iscrivere,   ai   sensi
          dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
          nei limiti  delle  nuove  o  maggiori  entrate  tributarie,
          extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
          di autorizzazioni di spesa corrente. 
             6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'   di
          copertura di cui al comma 5,  le  nuove  o  maggiori  spese
          disposte con la legge finanziaria non possono concorrere  a
          determinare tassi di evoluzione delle spese  medesime,  sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'articolo 3,comma 2, lettera  e),
          nel documento di programmazione economico-finanziaria, come
          deliberato dal Parlamento".