Art. 7. Norme fiscali 1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritte nell'attivo del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvedera', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in piu' fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta. 3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonche' di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potra' comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11- ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978. 4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1. 5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'articolo 7: - Il testo del 2 comma dell'art. 3 e del 7 comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e' il seguente: "Art. 3, 2 comma. - L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto". "Art. 6, 7 comma. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio". - Il testo dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, e' il seguente: "Art. 5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto: a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4; b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari; c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere; d) delle Casse di risparmio; e) dei Monti di pegni; f) delle Casse rurali ed agrarie. Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge. Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come "aziende di credito". - Il testo degli articoli 6, 1 e 2 comma, e 8, 1, 2 e 3 comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari, e' il seguente: "Art. 6, 1 e 2 comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576". "Art. 8, 1, 2 e 3 comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti. Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve". Per quanto concerne l'art. 8 si e' ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1 comma, non citato dalla presente legge (n.d.r.). - Il testo del comma 7 dell'art. 11- ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato) e' il seguente: "7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri". - Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato), e' il seguente: "5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3,comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".