Art. 2.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  degli  interventi di
competenza dell'Opera  Primaziale  di  Pisa  durante  il  periodo  di
chiusura  al pubblico della torre, e' corrisposto all'ente stesso per
l'anno 1990 un contributo in misura di lire 3.000 milioni in  ragione
d'anno.