Art. 3.
  1. Per l'attuazione del presente-decreto e' autorizzata la spesa di
lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
il  medesimo  anno,  all'uopo  parzialmente  utilizzando lo specifico
accantonamento          "Interventi          per           l'edilizia
storico-artistico-monumentale".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.