Art. 3. 1. Per l'attuazione del presente-decreto e' autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.