Art. 10. Permessi sindacali retribuiti 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione. 2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 11, non possono superare per ciascun dirigente sindacale, settimanalmente, le 3 giornate o le 18 ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente: Art.25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti). - Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af- filiate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge.