Art. 10. 
                    Permessi sindacali retribuiti 
  1. I dirigenti degli organismi rappresentativi costituiti ai  sensi
dell'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n.  93,  possono  fruire,
per  l'espletamento  del  loro  mandato,   di   permessi   retribuiti
giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali  sono  a  tutti
gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione. 
  2.   I   permessi   giornalieri,   nel   limite   del   monte   ore
complessivamente  spettante  a  ciascuna   organizzazione   sindacale
secondo i criteri fissati nell'articolo 11, non possono superare  per
ciascun dirigente sindacale, settimanalmente, le 3 giornate o  le  18
ore lavorative. 
  3.  I  permessi  sindacali  sono  concessi  salvo  inderogabili  ed
eccezionali esigenze di servizio  dirette  ad  assicurare  i  servizi
minimi essenziali di cui all'art. 3. 
 
            Nota all'art. 10:
            - Il testo dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
          e' il seguente:
             Art.25  (Organismi  rappresentativi  dei  dipendenti). -
          Organismi rappresentativi dei  dipendenti  delle  pubbliche
          amministrazioni  possono  essere  costituiti, ad iniziativa
          dei dipendenti medesimi, nelle  unita'  amministrative  che
          verranno  specificate con gli accordi sindacali di cui alla
          presente legge, nell'ambito  delle  associazioni  sindacali
          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af-
          filiate alle predette confederazioni, che abbiano titolo  a
          partecipare  agli  accordi  sindacali  di cui alla presente
          legge.