Art. 11. 
           Monte orario complessivo dei permessi sindacali 
  1.  Per  l'Azienda  nazionale   autonoma   delle   strade   e   per
l'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  il  monte
orario annuo complessivamente a disposizione per i  permessi  di  cui
all'articolo 10 e'  determinato  in  ragione  di  tre  ore  per  ogni
dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno  precedente.
Per l'Azienda Cassa depositi e prestiti e per l'Azienda di Stato  per
gli  interventi  nel  mercato   agricolo,   in   considerazione   che
nell'articolo 8 non sono state determinate aspettative sindacali  per
la ridotta entita'  del  personale,  il  rapporto  di  cui  sopra  e'
determinato in ragione di 4 ore  per  ogni  dipendente  di  ruolo  in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  2. La ripartizione del monte ore di cui al comma  1  e'  effettuata
entro il primo trimestre di  ciascun  anno,  in  sede  di  trattativa
decentrata nazionale a livello di singola amministrazione o  azienda,
in modo che una quota, pari al 10 per cento,  del  monte  orario  sia
ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi  di
cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983,  n.  93,  e  la  quota
restante sia ripartita in proporzione al grado di  rappresentativita'
di ciascuna organizzazione sindacale, accertato  in  base  al  numero
delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali  risultanti
alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 
  3.  La  ripartizione  di  cui  al  comma  2  viene  effettuata  con
provvedimento  del  Ministro  competente  per  ciascuna   azienda   e
amministrazione   e   comunicata   agli   organismi   rappresentativi
destinatari. 
  4. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti  vengono
definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in  modo
particolare,   delle   condizioni   organizzative   dell'azienda    o
amministrazione e delle loro eventuali articolazioni territoriali, in
modo da consentire una  congrua  utilizzazione  dei  permessi  presso
tutte le sedi interessate. 
  5. Oltre ai permessi retribuiti di  cui  all'articolo  10,  possono
essere  concessi,  salvo  inderogabili  ed  eccezionali  esigenze  di
servizio,  ulteriori  permessi  retribuiti,  esclusivamente  per   la
partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge  29  marzo
1983, n. 93,  ai  convegni  nazionali,  alle  riunioni  degli  organi
nazionali, regionali e provinciali ed ai congressi nazionali previsti
dagli  statuti  delle  rispettive  confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo
di cui al comma 1. 
  6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla
ripartizione  dei  permessi  sindacali,  fermo  restando  il   numero
complessivo,  saranno   comunicate   alle   amministrazioni   per   i
conseguenziali adempimenti. 
 
            Nota all'art. 11:
            - Per il testo dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n.
          93, si veda la nota all'art. 10.