Art. 12. 
                       Copertura assicurativa 
 
  1. In attuazione dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni sono  tenute  a
stipulare apposita polizza  assicurativa  in  favore  dei  dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasioni di missioni o per adempimenti di
servizio  fuori  dall'ufficio,  del  proprio  mezzo   di   trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio. 
  2. La polizza di cui al comma  1  e'  rivolta  alla  copertura  dei
rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria dei  terzi,  di
danneggiamento al mezzo di trasporto di  proprieta'  del  dipendente,
nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle  persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
  3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi  di  trasporto  ed
operativi di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso in-
tegrate con la copertura, nei limiti e con le  modalita'  di  cui  ai
commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del  dipendente  addetto
alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
  4. I massimali delle  polizze  di  cui  al  presente  articolo  non
possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti  danni,  dalla
legge per l'assicurazione obbligatoria. 
  5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base  alle
polizze stipulate da terzi responsabili  e  di  quelle  previste  dal
presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo, per lo stesso evento. 
 
            Nota all'art. 12
            - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395,
          e' il seguente:
             Art. 6 (Copertura  assicurativa).  -  1.  Per  il  tempo
          strettamente  necessario  alle prestazioni di servizio rese
          dal personale con l'uso del  mezzo  di  trasporto  proprio,
          autorizzato  nel  rispetto  della  vigente normativa, negli
          accordi di comparto saranno previste  norme  relative  alla
          copertura   assicurativa   per  i  soli  rischi  aggiuntivi
          rispetto all'assicurazione obbligatoria.