Art. 13. 
    Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 
 
  1. In attuazione dell'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire il recupero
di dipendenti nei confronti dei quali sia  stata  attestata,  da  una
struttura associativa convenzionata prevista  dalle  leggi  regionali
vigenti, la condizione di soggetto a  tossicodipendenza  o  alcolismo
cronico o grave debilitazione  psico-fisica  e  che  si  impegnino  a
sottoporsi ad un  progetto  terapeutico  di  recupero  predisposto  e
controllato dalle strutture  medesime,  sono  stabilite  le  seguenti
misure di sostegno: 
   a) concessione dell'aspettativa per infermita' per l'intera durata
del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente
la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la
retribuzione ridotta alla meta' per l'intera durata del ricovero; 
   b) concessione  di  permessi  giornalieri  orari  retribuiti,  nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto; 
   c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore  alle  due
ore giornaliere previste alla  lettera  b),  con  relativa  riduzione
retributiva; 
   d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase riabilitativa, del
dipendente in mansioni  della  stessa  qualifica  diverse  da  quelle
abituali, quando tale misura sia stata  individuata  dalla  struttura
sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto. 
  2. I dipendenti, il cui coniuge od i cui  parenti  entro  il  terzo
grado,  a  condizione  che  quest'ultimi  non  abbiano  parenti  piu'
prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano
iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno titolo ad
ottenere la concessione di orari flessibili, di permessi  giornalieri
o dell'aspettativa per motivi di famiglia  per  l'intera  durata  del
progetto medesimo. Gli stessi benefici  spettano  ai  dipendenti  che
abbiano la tutela giuridica di persone che si  trovino  nelle  stesse
condizioni previste nel presente comma. 
  3. L'amministrazione  dispone  l'accertamento  della  idoneita'  al
servizio dei dipendenti di  cui  al  comma  1  qualora  i  dipendenti
medesimi  non  si  siano  volontariamente  sottoposti  alle  previste
terapie. 
 
          Nota all'art. 13:
            - Il testo dell'art. 18 del D.P.R.  23  agosto  1988,  n.
          395, e' il seguente:
             Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
          psico-fisiche).  - 1. In sede di contrattazione di comparto
          saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la
          riabilitazione  ed  il  recupero  di  pubblici   dipendenti
          portatori   di   handicaps   o   soggetti   a  fenomeni  di
          tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione
          psico-fisica.