Art. 14. 
Tutela dei portatori  di  handicape  dei  dipendenti  in  particolari
                         condizioni fisiche 
 
  1. In attuazione dell'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23  agosto  1988,  n.  395,  allo  scopo  di  favorire  la
riabilitazione di  dipendenti  nei  confronti  dei  quali  sia  stata
attestata, da una struttura  sanitaria  pubblica,  la  necessita'  di
sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di  portatore  di
handicap, che  debbono  sottoporsi  ad  un  intervento  riabilitativo
predisposto e controllato dalle strutture medesime, si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 13, ad esclusione del comma 3. 
  2.  L'attuazione  della  normativa  sulla  tutela  dei   lavoratori
invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, 1 febbraio  1986,
n. 13, e 23 agosto 1988,  n.  395,  e'  demandata  alla  negoziazione
decentrata territoriale al fine di: 
   a)  individuare  e  rimuovere  gli  ostacoli  architettonici   che
limitano l'accesso  e  la  libera  utilizzazione  degli  ambienti  di
lavoro; 
   b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti  a
certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura  degli  interventi
necessari per rimuoverli; 
   c) definire  le  modifiche  strutturali  e  organizzative  atte  a
garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi. 
 
            Nota all'art. 14:
            - Per il testo dell'art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
          395 si veda la nota all'art. 13.