Art. 14. Tutela dei portatori di handicape dei dipendenti in particolari condizioni fisiche 1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessita' di sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap, che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, ad esclusione del comma 3. 2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, 1 febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, e' demandata alla negoziazione decentrata territoriale al fine di: a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro; b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi necessari per rimuoverli; c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 si veda la nota all'art. 13.