Art. 15. 
                          Tutela maternita' 
 
  1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro  ai
sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre  1971,  n.  1204,  ed  agli
altri soggetti indicati negli articoli 6 e 7 della legge  9  dicembre
1977,  n.  903,  sono  attribuite,  oltre  al  trattamento  economico
ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative
alla professionalita' ed alla produttivita'. 
 
            Note all'art. 15:
            -  Il  testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n.
          1204, e' il seguente:
             Art. 4 - E' vietato adibire al lavoro le donne:
             a) durante i due mesi precedenti la  data  presunta  del
          parto;
             b)  ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
          intercorrente tra la data presunta e la data effettiva  del
          parto;
             c) durante i tre mesi dopo il parto.
            L'astensione  obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
          mesi dalla data presunta del parto  quando  le  lavoratrici
          sono  occupate  in  lavori  che,  in relazione all'avanzato
          stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi   gravosi   o
          pregiudizievoli.
            Tali  lavori  sono  determinati  con  propri  decreti dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni sindacali.
            -  Il  testo  degli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre
          1977, n.  903, e' il seguente:
             Art. 6 - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini,  o
          che  li  abbiano  ottenuti  in  affidamento preadottivo, ai
          sensi  dell'art.    314/20  del  codice   civile,   possono
          avvalersi,  sempreche'  in  ogni  caso il bambino non abbia
          superato al momento dell'adozione  o  dell'affidamento  sei
          anni  di  eta',  dell'astensione obbligatoria dal lavoro di
          cui all'art. 4, lettera c), della legge 30  dicembre  1971,
          n.  1204,  e  del trattamento economico relativo, durante i
          primi  tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso   del
          bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
            Le  stesse  lavoratrici  possono  altresij  avvalersi del
          diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art.  7,  primo
          comma   della   legge   di   cui   sopra,   entro  un  anno
          dall'effettivo  ingresso  del  bambino  nella  famiglia   e
          sempreche'  il  bambino  non  abbia  superato i tre anni di
          eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto
          dal secondo comma dello stesso art. 7.
            Art.  7  -  Il  diritto  di  assentarsi  dal  lavoro e il
          trattamento economico previsti rispettivamente dall'art.  7
          e  dal  secondo  comma dell'art. 15 della legge 30 dicembre
          1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore,
          anche se adottivo o affidatario ai sensi  dell'art.  314/20
          del  codice  civile,  in alternativa alla madre lavoratrice
          ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
            A tale fine, il  padre  lavoratore  presenta  al  proprio
          datore  di  lavoro  una  dichiarazione  da  cui  risulti la
          rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi  dei  diritti  di
          cui  sopra,  nonche',  nel  caso  di  cui  al secondo comma
          dell'art. 7 della legge 30 dicembre  1971,  n.    1204,  il
          certificato medico attestante la malattia del bambino.
            Nel caso di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 30
          dicembre  1971,  n.  1204, il padre lavoratore, entro dieci
          giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve
          altresi'  presentare  al  proprio  datore  di  lavoro   una
          dichiarazione  del  datore di lavoro dell'altro genitore da
          cui risulti l'avvenuta rinuncia.
            Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano
          ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino
          la  loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro,
          nonche' alle dipendenze delle amministrazioni dello  Stato,
          anche   ad   ordinamento  autonomo,  delle  regioni,  delle
          provincie, dei comuni, degli altri enti pubblici,  anche  a
          carattere economico, e delle societa' cooperative, anche se
          soci   di  queste  ultime.  Sono  esclusi  i  lavoratori  a
          domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.