Art. 15. Tutela maternita' 1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed agli altri soggetti indicati negli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono attribuite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' il seguente: Art. 4 - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. - Il testo degli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e' il seguente: Art. 6 - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreche' in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le stesse lavoratrici possono altresij avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreche' il bambino non abbia superato i tre anni di eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 7. Art. 7 - Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre. A tale fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonche', nel caso di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino. Nel caso di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresi' presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonche' alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle societa' cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.