Art. 16. 
                    Igiene e sicurezza sul lavoro 
 
  1. Le aziende e  le  amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento
autonomo adottano idonee iniziative volte a garantire  l'applicazione
della regolamentazione comunitaria e di tutte  le  norme  vigenti  in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e  degli  impianti,  tenendo
conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita'  e
sicurezza degli ambienti di lavoro e la  prevenzione  delle  malattie
professionali. 
  2. Il personale addetto in via esclusiva all'uso dei videoterminali
deve essere adibito ad attivita' lavorative di diverso contenuto  per
periodi di 10 minuti per ogni ora di  lavoro  non  cumulabili,  salvo
regolamentazioni  piu'  favorevoli  gia'  esistenti  nell'ambito  del
comparto. In ogni caso, almeno nei primi tre mesi di  gravidanza,  le
lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. 
  3. Le organizzazioni e  le  confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative   all'interno   delle    aziende,    unitamente    ai
rappresentanti  delle  stesse,   vigilano   sull'applicazione   delle
disposizioni  del  presente  articolo  e   promuovono   la   ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
salute e l'integrita' fisica dei dipendenti; nei settori  in  cui  si
ravvisera'  una  maggiore  incidenza  di  rischio   l'amministrazione
istituisce, per i dipendenti addetti ai predetti settori, il libretto
sanitario  per  garantire  ai  lavoratori  che  operano  in  ambienti
insalubri visite mediche periodiche, a scopo preventivo,  secondo  le
modalita' previste in materia per il personale  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco dall'art. 13 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 aprile 1984, n. 210. 
 
            Nota all'art. 16:
            -  Il  testo  dell'art.  13 del D.P.R. 10 aprile 1984, n.
          210, e' il seguente:
             Art. 13. - A decorrere dal 1  gennaio 1984, per  ciascun
          dipendente  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, e'
          istituito il libretto  nominativo  sanitario  di  cui  agli
          allegati  A  e  B  del  presente  decreto nel quale saranno
          riportati i dati risultanti da controlli periodici disposti
          dall'amministrazione ed  effettuati  tramite  le  strutture
          sanitarie  pubbliche,  finalizzati  all'accertamento  delle
          condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio
          ed alle mansioni di applicazione, nonche' ai riconoscimenti
          previsti  dalla  vigente  legislazione  per   le   malattie
          contratte per causa di servizio.