Art. 17. Pari opportunita' 1. I Comitati per le pari opportunita', di cui al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; ove, in sede di negoziazione decentrata, ne sia ravvisata l'esigenza, possono costituirsi comitati per le pari opportunita' in strutture territoriali di particolare consistenza. Le Amministrazioni garantiranno tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento. 2. I comitati sono composti da 5 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. I comitati sono presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, in sede di contrattazione decentrata nazionale e territoriale, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati, sono concordate le proposte e le misure volte a favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a: a) accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale; b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parita' di requisiti professionali, di cui si dovra' tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure volte a superare, per la generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale.
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 21. - 1. Le informazioni previste dal presente decreto e quelle richieste dall'osservatorio del lavoro sono elaborate e formulate in modo da consentire una corretta valutazione delle condizioni e della dinamica quantitativa e qualitativa del lavoro femminile. 2. Le modalita' di applicazione degli istituti regolamentati dal presente decreto e dagli accordi decentrati devono essere tali da eliminare oggettive disparita' di opportunita' fra uomo e donna; particolare attenzione va posta agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e le modifiche dell'organizzazione del lavoro possono produrre nella collocazione professionale e sulla salute della donna, specie per particolari periodi (gestazione, puerperio, etc.). 3. Pertanto per attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto delle aziende sono definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici. 4. In sede di contrattazione decentrata nazionale potra' essere prevista la costituzione presso ogni azienda o settore di apposito comitato garante di parita' che ha il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di reale opportunita' e relazionare almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi che possano compromettere una eventuale maternita' e la salute delle gestanti.