Art. 17. 
                          Pari opportunita' 
 
  1. I  Comitati  per  le  pari  opportunita',  di  cui  al  comma  4
dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
maggio 1987,  n.  269,  ove  non  ancora  costituiti,  devono  essere
insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento; ove, in sede di negoziazione decentrata, ne sia
ravvisata  l'esigenza,  possono  costituirsi  comitati  per  le  pari
opportunita' in strutture territoriali di particolare consistenza. Le
Amministrazioni garantiranno tutti gli strumenti idonei per  il  loro
funzionamento. 
  2. I  comitati  sono  composti  da  5  componenti  designati  dalle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  all'interno
delle aziende, e da un pari numero di  funzionari  in  rappresentanza
dell'amministrazione. I comitati sono presieduti da un rappresentante
dell'Amministrazione. 
  3. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18  maggio  1987,  n.  269,  in  sede  di
contrattazione decentrata nazionale  e  territoriale,  anche  tenendo
conto delle proposte  formulate  dai  comitati,  sono  concordate  le
proposte e le misure volte a  favorire  effettive  pari  opportunita'
nelle  condizioni  di  lavoro  e  di  sviluppo   professionale,   con
particolare riferimento a: 
   a) accesso e modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di  formazione
professionale; 
   b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto  a  quelli  dei
servizi sociali; 
   c)  perseguimento  di  un  effettivo   equilibrio   di   posizioni
funzionali, a parita' di requisiti professionali, di  cui  si  dovra'
tener conto anche nella attribuzione di  incarichi  o  funzioni  piu'
qualificate, nell'ambito  delle  misure  volte  a  superare,  per  la
generalita' dei  dipendenti,  l'assegnazione  in  via  permanente  di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni  possibilita'  di
evoluzione professionale. 
 
            Nota all'art. 17:
            - Il testo dell'art. 21 del D.P.R.  18  maggio  1987,  n.
          269, e' il seguente:
             Art.  21.  -  1.  Le  informazioni previste dal presente
          decreto e quelle  richieste  dall'osservatorio  del  lavoro
          sono  elaborate  e  formulate  in  modo  da  consentire una
          corretta valutazione  delle  condizioni  e  della  dinamica
          quantitativa e qualitativa del lavoro femminile.
            2.   Le   modalita'   di   applicazione   degli  istituti
          regolamentati  dal  presente  decreto   e   dagli   accordi
          decentrati   devono  essere  tali  da  eliminare  oggettive
          disparita' di opportunita' fra uomo  e  donna;  particolare
          attenzione  va  posta  agli  effetti  che l'introduzione di
          nuove  tecnologie  e  le  modifiche dell'organizzazione del
          lavoro possono produrre nella collocazione professionale  e
          sulla  salute  della  donna, specie per particolari periodi
          (gestazione, puerperio, etc.).
            3. Pertanto per  attivare  misure  e  meccanismi  tesi  a
          consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno
          del   comparto   delle   aziende   sono  definiti,  con  la
          contrattazione decentrata  a  livello  nazionale  specifici
          interventi  che  si  concretizzino in vere e proprie azioni
          positive a favore delle lavoratrici.
            4. In sede di contrattazione decentrata nazionale  potra'
          essere  prevista  la  costituzione  presso  ogni  azienda o
          settore di apposito comitato garante di parita' che  ha  il
          compito  di  proporre  misure  adatte  a  creare  effettive
          condizioni di reale opportunita' e relazionare  almeno  una
          volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano
          le  lavoratrici  rispetto alle attribuzioni, alle mansioni,
          alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento,
          ai nuovi  ingressi,  al  rispetto  dell'applicazione  della
          normativa  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  delle
          malattie professionali, alla promozione di misure idonee  a
          tutelarne   la   salute   in  relazione  alle  peculiarita'
          psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per
          le donne, con particolare  attenzione  alle  situazioni  di
          lavoro  che  rappresentino rischi che possano compromettere
          una eventuale maternita' e la salute delle gestanti.