Art. 18. 
                         Diritto allo studio 
 
  1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste  superino  il
tre  per   cento   delle   unita'   in   servizio   presso   ciascuna
amministrazione all'inizio  dell'anno,  sono  concessi  nel  seguente
ordine: 
   a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studio
e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli
esami degli anni precedenti; 
   b) ai dipendenti che  frequentano  l'anno  di  corso  che  precede
l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli
anni ancora anteriori, escluso  il  primo,  ferma  restando  per  gli
studenti universitari e post-universitari la condizione di  cui  alla
lettera a); 
   c) ai dipendenti che frequentano corsi per i quali e' prevista  la
frequenza obbligatoria; 
   d) ai dipendenti ammessi a frequentare attivita'  didattiche,  che
non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). 
  2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1,  la
precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti  che  frequentino
corsi di studi della  scuola  media  inferiore,  della  scuola  media
superiore, universitari o post-universitari. 
  3. A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi  medesimi  per  lo  stesso
corso di studio e, in caso di  ulteriore  parita',  secondo  l'ordine
decrescente di eta'. 
  4. Per la concessione dei permessi di cui al  presente  articolo  i
dipendenti interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio  dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine  degli  stessi,  il
certificato di frequenza o quello degli esami sostenuti. 
  5. Per quanto non previsto nel presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. 
  6. Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte  anche
per  ambiti  territoriali  delimitati,  da  definirsi  in   sede   di
negoziazione  decentrata  a  livello  nazionale,  nei  limiti   della
percentuale complessiva di cui al comma 1. 
 
            Nota all'art. 18:
            -  Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395
          e' il seguente:
             Art. 3. - 1. Al fine di garantire il diritto allo studio
          sono  concessi  permessi  straordinari  retribuiti,   nella
          misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
            2.  I  permessi  di  cui  al comma 1 sono concessi per la
          frequenza di corsi finalizzati al conseguimento  di  titoli
          di  studio  in  corsi  universitari,  postuniversitari,  di
          scuole   di   istruzione   primaria,   secondaria   e    di
          qualificazione   professionale,   statali,   pareggiate   o
          legalmente riconosciute, o comunque abilitate  al  rilascio
          di  titoli  di  studio  legali  o  attestati  professionali
          riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
            3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1  e  2
          vanno   osservate,   garantendo   in   ogni  caso  le  pari
          opportunita', le seguenti modalita':
             a)  i   dipendenti   che   contemporaneamente   potranno
          usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di
          lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare
          il  tre  per  cento  del  totale  delle  unita' in servizio
          all'inizio di  ogni  anno,  con  arrotondamento  all'unita'
          superiore;
             b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le
          attivita'  didattiche  i  dipendenti  che  non  abbiano mai
          usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio  per
          lo stesso corso;
             c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio
          o  di attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere
          concesso anche in  aggiunta  a  quello  necessario  per  le
          attivita' formative programmate dall'amministrazione.
            4.  Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1,2
          e gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
            6. Il personale interessato alle attivita' didattiche  di
          cui  al  comma  2  e'  tenuto  a  presentare  alla  propria
          amministrazione  idonea  certificazione  in   ordine   alla
          iscrizione  ed  alla  frequenza  alle  scuole  ed ai corsi,
          nonche' agli esami  finali  sostenuti.  In  mancanza  delle
          predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono
          considerati come aspettativa per motivi personali.
            7.  In  sede  di  contrattazione di comparto e decentrata
          potranno  essere  definite,   ove   necessario,   ulteriori
          modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione
          e  frequenza  ai  corsi  di  cui  al  presente  articolo ed
          ulteriori   discipline   per   rispondere   alle   esigenze
          specifiche dei singoli comparti.