Art. 19. 
                     Recupero permessi e ritardi 
 
  1. Con riferimento alle disposizioni dei commi 3 e 5  dell'art.  11
del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987,  n.  269,
in caso di recupero di ore non lavorate nel mese precedente per brevi
permessi o ritardi, spetta al dipendente  la  restituzione,  entro  i
trenta giorni successivi, di ogni altra indennita' non percepita  per
effetto della mancata prestazione,  purche'  il  recupero  sia  stato
effettuato nella stessa condizione di lavoro in cui si e'  verificato
il ritardo o e' stato concesso il permesso. 
 
            Nota all'art. 19:
            -  Per  il testo dell'art. 11, comma 3 e 5, del D.P.R. 18
          maggio 1987, n. 269, si veda la nota all'art. 6.