Art. 19. Recupero permessi e ritardi 1. Con riferimento alle disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, in caso di recupero di ore non lavorate nel mese precedente per brevi permessi o ritardi, spetta al dipendente la restituzione, entro i trenta giorni successivi, di ogni altra indennita' non percepita per effetto della mancata prestazione, purche' il recupero sia stato effettuato nella stessa condizione di lavoro in cui si e' verificato il ritardo o e' stato concesso il permesso.
Nota all'art. 19: - Per il testo dell'art. 11, comma 3 e 5, del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, si veda la nota all'art. 6.