Art. 2. 
                 Rapporti amministrazione-cittadino 
  1.  Le  parti  assumono  come  obiettivo  fondamentale  dell'azione
amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza. 
  2. A tale scopo, le aziende e le  amministrazioni  dello  Stato  ad
ordinamento  autonomo  approntano  strumenti  per  la  tutela   degli
interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di  uffici  di
pubbliche relazioni, abilitati inoltre a ricevere eventuali reclami e
suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi. 
  3. In tale quadro le aziende e le amministrazioni  dello  Stato  ad
ordinamento autonomo predispongono, sentite le  organizzazioni  e  le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno  di
ciascuna di esse, appositi progetti - da realizzare  nel  periodo  di
vigenza del presente regolamento  -  finalizzati  in  particolare  ad
assicurare  condizioni  di  massima  trasparenza,  di  dialogo  e  di
sicurezza nel rapporto con gli utenti, mediante interventi diretti al
conseguimento di: 
   a)   semplificazione   della   modulistica   e   riduzione   della
documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando  le
norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4  gennaio  1968,  n.
15, e le istruzioni contenute nella circolare  del  Ministro  per  la
funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989; 
   b)  ampliamento  degli  orari  di  apertura  degli   uffici,   per
garantire, ove necessario, l'accesso degli utenti  stessi  in  almeno
due pomeriggi alla settimana. In sede  di  contrattazione  decentrata
verranno definite le modalita' attuative; 
   c) collegamento interamministrazioni e unificazione di adempimenti
che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso
l'istituzione di "sportelli polivalenti"; 
   d) miglioramento della logistica relativamente ai  locali  adibiti
al ricevimento degli utenti, con l'obiettivo  di  ridurre  al  minimo
l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo  le  barriere
architettoniche; 
   e) formazione del personale addetto al ricevimento  degli  utenti,
da attuare mediante piani da specificare in  sede  di  contrattazione
decentrata, specificamente rivolta ad  assicurare  completezza  delle
informazioni fornite anche con l'ausilio di adeguate  apparecchiature
elettroniche. 
  4. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  ed  in  prosieguo  con  cadenza  annuale,   le   aziende
promuovono   apposite   conferenze,   con   le    organizzazioni    e
confederazioni sindacali di cui al comma 3 e con rappresentanti delle
associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare
l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare  i  risultati
ottenuti  e  gli  impedimenti  riscontrati  nell'ottimizzazione   del
processo di erogazione dei servizi.