Art. 2. Rapporti amministrazione-cittadino 1. Le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza. 2. A tale scopo, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo approntano strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di uffici di pubbliche relazioni, abilitati inoltre a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi. 3. In tale quadro le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di ciascuna di esse, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente regolamento - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, mediante interventi diretti al conseguimento di: a) semplificazione della modulistica e riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989; b) ampliamento degli orari di apertura degli uffici, per garantire, ove necessario, l'accesso degli utenti stessi in almeno due pomeriggi alla settimana. In sede di contrattazione decentrata verranno definite le modalita' attuative; c) collegamento interamministrazioni e unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di "sportelli polivalenti"; d) miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche; e) formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare mediante piani da specificare in sede di contrattazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza delle informazioni fornite anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in prosieguo con cadenza annuale, le aziende promuovono apposite conferenze, con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui al comma 3 e con rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi.