Art. 20. 
                  Patrocinio legale del dipendente 
 
  1. L'azienda o l'amministrazione autonoma, nella tutela dei  propri
diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un  procedimento
di responsabilita', dinanzi al giudice  ordinario  o  amministrativo,
nei confronti del dipendente per fatti o atti  direttamente  connessi
all'espletamento  del  servizio   e   all'adempimento   dei   compiti
d'ufficio, assume a proprio carico, a  condizione  che  non  sussista
conflitto di interesse, ogni onere di difesa  fin  dall'apertura  del
procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo  assistere  il
dipendente da un legale. 
  2.  L'azienda  o  l'amministrazione  autonoma  deve   esigere   dal
dipendente,  eventualmente  condannato  con   sentenza   passata   in
giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per  dolo  o
colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa. 
  3.  Ove   si   verifichi   l'apertura   di   un   procedimento   di
responsabilita', dinanzi al giudice ordinario o  amministrativo,  nei
confronti del dipendente  per  fatti  o  atti  direttamente  connessi
all'espletamento  del  servizio   e   all'adempimento   dei   compiti
d'ufficio, nel caso in cui  il  dipendente  non  abbia  accettato  il
legale di  nomina  dell'amministrazione  ed  abbia  nominato  uno  di
propria fiducia, l'amministrazione e' tenuta al rimborso delle  spese
di giudizio e di onorario sostenute e documentate  nei  limiti  delle
vigenti  disposizioni,  entro  60  giorni  dal  momento  in  cui   la
responsabilita'  del  dipendente  risulti  esclusa  da  provvedimento
giudiziario non riformabile.