Art. 20. Patrocinio legale del dipendente 1. L'azienda o l'amministrazione autonoma, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita', dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale. 2. L'azienda o l'amministrazione autonoma deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa. 3. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita', dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'amministrazione e' tenuta al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilita' del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile.